"Buona Scuola" domani al Senato: tutto quello che devi sapere sulla "riforma" prima che sia troppo tardi...

"Buona Scuola" domani al Senato: tutto quello che devi sapere sulla "riforma" prima che sia troppo tardi...

Appello ai senatori contro "la Buona scuola” della Giannini da chi la scuola la vive, come precaria, da diversi anni

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Con il ddl che arriva domani al Senato è tempo di mobilitare correttamente l'attenzione sulla distruzione pianificata di un’istituzione, la più importante da sempre in una società, fino ad oggi pubblica in Italia. Su quella che Renzi e Boschi si sono auto-definiti la riforma della “buona” scuola avete letto tanto e capito molto poco. Ma è così che opera la stampa in connubio con la politica con l’obiettivo di non filtrare mai messaggi chiari all’opinione pubblica. 
Se siete curiosi di sapere quale sarebbe l’impatto di questa “riforma” sulla scuola vi chiediamo solo cinque minuti del vostro tempo. Cinque minuti da dedicare a quest’appello scritto ai senatori da chi la scuola la vive ogni giorno: Maria Letizia Bosco, professoressa di Latino e Greco in un liceo di Roma e responsabile del PUMA (precari unicobas movimento autogestito).
 
Maria Letizia Bosco interviene a Cominciamo Bene su Rai3 sulla difficile situazione degli insegnanti precari nelle scuole:



Appello ai senatori contro "la Buona scuola” della Giannini
di M. Letizia Bosco

 
In riferimento all’A.S. n. 1934, avente per oggetto la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, approvato dalla Camera dei Deputati in data 20 Maggio 2015, si rileva quanto segue.
 
ASSUNZIONI E ORGANICO FUNZIONALE

Il provvedimento, anche dopo l’esame della Camera, presenta una serie di criticità che interessano l’impianto generale del testo e mettono in seria discussione la possibilità di modificarlo anche mediante un’attenta e puntuale attività emendativa: riteniamo pertanto che debba essere ritirato.

La legge in esame  interviene su diverse materie che riguardano da un lato l’organizzazione, la didattica, il finanziamento delle singole istituzioni scolastiche dall’altra i poteri e le funzioni dei dirigenti scolastici, le modalità di assegnazione degli organici alle scuole, la valutazione dei dirigenti e quella dei docenti. Le novità introdotte su tali materie vanno nella direzione di stravolgere e compromettere le delicate dinamiche della vita scolastica, alimentando conflittualità e minando alle fondamenta l’equilibrio nelle relazioni tra le diverse componenti della scuola: insegnanti, studenti, genitori, dirigente scolastico, a scapito di un clima disteso, collaborativo, collegiale necessario al buon funzionamento delle istituzioni scolastiche. 
 
In aggiunta a ciò l’articolo 22 prevede il conferimento al governo di un’ampia gamma di deleghe su questioni di rilevante importanza, come addirittura la redazione di un nuovo Testo Unico sullo stato giuridico e disciplinare della scuola che sostituisca l’attuale, senza indicare con chiarezza le intenzioni e i criteri che dovrebbero orientare il governo nell’attività ad esso delegata. 
 
Il Testo Unico della scuola, cioè il Dlgo 297/1994, recante “Disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione” interessa campi assai complessi e delicati: l’intero sistema scolastico nelle sue articolazioni dei diversi gradi di istruzione, dalla scuola dell’infanzia alle scuole secondarie; gli organi collegiali; il personale della scuola e quindi la mobilità dei docenti, i congedi e le aspettative, le sanzioni disciplinari, la cessazione del servizio, la valutazione e i diritti sindacali di tutto il personale scolastico. 

È per questo che riteniamo doveroso da parte del Senato permettere che attorno a tali argomenti si avvii un costruttivo dibattito fuori e dentro le istituzioni che rispetti i tempi e le modalità previste dalla nostra Costituzione senza le forzature o le brusche accelerazioni dell’iter parlamentare a cui purtroppo ci hanno già abituato i governi che vi hanno preceduti. A titolo di esempio, ricordiamo la proposta di legge n. 953 del 2012, meglio nota come ‘mini riforma Aprea’ (l’editio minor della legge già presentata dalla deputata di Forza Italia nel 2008), per la quale, sotto il governo Monti, era stato previsto un iter legislativo abbreviato, cioè l’esame in sede legislativa, senza passare attraverso l’Aula, per garantirne l’approvazione in tempi stretti, nel chiuso della VII Commissione. È proprio di questi atteggiamenti che il mondo della scuola è stanco e pretende che all’istruzione pubblica venga restituita l’attenzione e la dignità che merita e cioè sia trattata al pari delle altre istituzioni dello stato.

Le numerose assemblee che si continuano a svolgere sui territori, le iniziative di mobilitazione culminate negli scioperi e nelle manifestazioni degli ultimi mesi che hanno ottenuto uno sconvolgente numero di adesioni (il 5 maggio si è realizzato il più grande sciopero della scuola nella storia del Paese, con la partecipazione di più del 70% del personale scolastico) nonché il grande consenso che la categoria degli insegnanti sta dimostrando nei confronti dell’indizione del blocco degli scrutini, rappresentano l’incontrovertibile testimonianza del coro unanime con cui viene chiesto al Governo di stralciare dal provvedimento gli articoli riguardanti il piano straordinario di assunzioni dei precari e di non procedere col resto del provvedimento. La costituzione di un organico dell’autonomia per effettuare le assunzioni non è necessariamente legato ai contenuti dell’intero provvedimento, a meno che dietro queste scelte non si celi l’intenzione di subordinare l’assunzione dei precari ad uno stravolgimento del contratto di lavoro degli insegnanti, non solo con la rinuncia definitiva ai diritti faticosamente acquisiti dai precari dopo anni di sacrifici.  
 
ASSUNZIONI

Il piano straordinario di assunzioni dei precari previsto dalla legge in esame infatti è sicuramente un’iniziativa apprezzata e condivisa dal mondo della scuola oltre che doverosa e improcrastinabile ed è richiesta peraltro dalla Corte di giustizia europea che attraverso la sentenza dello scorso autunno ha condannato l’Italia per il mancato rispetto della normativa comunitaria volta a contrastare gli abusi dei contratti a termine (direttiva 99/70/CE). 
 
Non è una concessione quindi, ma un atto dovuto e per giunta tardivo, inadeguato e riduttivo. È tardivo perché arriva dopo quasi dieci anni da quando, nel 2007 i docenti precari oggi inseriti nelle GAE avevano ottenuto la garanzia della stabilizzazione entro tre anni, grazie alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e grazie al piano triennale, mai più realizzato, che l’allora governo Prodi inserì nella finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 605 lettera c) e che prevedeva la stabilizzazione di 150mila insegnanti. I precari a cui è rivolto questo piano di stabilizzazione quindi non sono insegnanti improvvisati e mai selezionati, come qualche esponente dell’attuale governo sta dando ad intendere all’opinione pubblica. Al contrario sono docenti che hanno superato più concorsi o prove selettive con valore concorsuale; sono gli abilitati attraverso le SSIS, ad esempio, che hanno sostenuto prove di ingresso, frequentato per due anni corsi sia di didattica delle discipline sia di area socio-psico-pedagogica, che hanno effettuato il tirocinio nelle scuole pubbliche e hanno concluso il percorso superando un esame finale che possiede, ai sensi della legge n. 306/2000, art. 6-ter, valore concorsuale. Se ad oggi non hanno ancora ottenuto un posto stabile nella scuola non è certo a causa di una propria responsabilità, ma esclusivamente per il regime di tagli agli organici della scuola che si è protratto da oramai quasi un decennio.

Questo piano di assunzioni è comunque inadeguato perché non offre una soluzione accettabile per molti docenti delle GAE da esso esclusi (almeno 23.000 insegnanti della scuola dell’infanzia), per i docenti abilitati attraverso TFA e PAS e per tutti gli altri insegnanti inclusi nella seconda fascia delle graduatorie di istituto che da anni hanno messo la loro professionalità a servizio della scuola pubblica e hanno maturato anch’essi il diritto alla stabilizzazione lavorativa. La modifica dell’attuale normativa sul reclutamento degli insegnanti (artt. 399 e 400 del decreto legislativo 297/1994), prevista dall’art. 10 della presente legge, non può essere giustificata, tantomeno prima del completo assorbimento dell’attuale precariato scolastico. 
 
Non è lo spirito di conservazione o un presunto ‘corporativismo’ che ci spinge a queste considerazioni: cambiare si può e si deve, ma non certo prima di aver fatto i conti con il passato.

Il piano di assunzioni in esame è riduttivo perché a conti fatti l’incremento di organico previsto non è assolutamente sufficiente ad operare una necessaria riqualificazione del nostro sistema di istruzione, falcidiato da anni di tagli agli organici. A partire dalla legge 133/2008, la famigerata finanziaria di Tremonti, infatti sono stati sottratti alla scuola, nei soli tre anni
successivi, cioè fino al 2011, quasi 10 miliardi e oltre 100 mila posti, mai più restituiti. L’incremento di organico previsto da questa legge riguarda meno di 60 mila unità: 8.895 posti di sostegno e 48.812 posti presumibilmente per il potenziamento dell’offerta formativa; nel complesso quindi 57.711 posti in più rispetto all’a.s. 2014/2015. I restanti 42.994 posti previsti dal piano di assunzioni sono determinati dai pensionamenti (18.536) e dalla stabilizzazione su posti già esistenti: le cattedre vacanti e disponibili dei precari con contratti fino al 31 agosto o al 30 giugno, che sono in tutto 24.458 unità. In questo modo verrebbero lasciati fuori dal piano di assunzioni almeno 65.000 precari che ne hanno maturato il diritto esattamente come gli altri, dal momento che sono in possesso di titoli equipollenti ai docenti assunti secondo le previsioni di questo ddl. I dati trovano conferma nel fatto che in tre anni è previsto per questo piano di assunzioni uno stanziamento di poco più di 4 miliardi, quindi meno della metà di quanto tagliato dall’allora ministro Tremonti nei soli primi tre anni di applicazione delle devastanti riforme Gelmini che, con nostra grandissima indignazione, la legge oggi all’esame del Senato non intende abrogare. Bisogna notare poi che le cifre indicate non trovano neanche riscontro nel DEF che prevede per i prossimi anni una forte diminuzione della spesa complessiva per l’istruzione nel nostro Paese.

Riteniamo quindi necessaria la definizione di un incremento degli organici della scuola volto alla riqualificazione del nostro sistema di istruzione. Tale incremento deve essere basato sui seguenti criteri: rispettare le norme sulla sicurezza nella formazione delle classi, evitando a tutti i costi la formazioni di classi sovraffollate; nella scuola primaria soddisfare la domanda di tempo pieno delle famiglie, ripristinando le compresenze e l’articolazione genuinamente modulare della didattica, fiore all’occhiello del nostro sistema di istruzione in ambito internazionale; nelle scuole secondarie si dovranno rivedere i quadri orario riformati dalla Gelmini e incrementare le ore di insegnamento delle materie che hanno subito riduzioni (il latino, l’italiano, la storia dell’arte ecc.) o antididattici accorpamenti disciplinari (cfr. la geo-storia!); prevedere una deroga alla riconduzione forzata a 18 ore delle cattedre lì dove essa renda impossibile la continuità didattica, comporti la formazione di cattedre eccessivamente frammentarie, comprometta l’omogeneità dei consigli di classe. 

Non basta che alcuni di questi obiettivi (la rimodulazione del monte orario rispetto a quanto stabilito dal DPR 89/2009 - la riforma Gelmini del primo ciclo di istruzione - la riduzione del numero degli alunni per classe, il potenziamento delle competenze linguistiche e delle attività laboratoriali, etc.) siano stati individuati tra le priorità cui destinare le risorse per il potenziamento dell’offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche (art. 2, c.3), riteniamo che essi debbano essere definiti a livello nazionale come irrinunciabili e per questo garantiti. In caso contrario si rischia di compromettere l’omogeneità dell’offerta formativa delle nostre scuole e la garanzia di un’istruzione di qualità per tutti i nostri studenti. 

Soltanto dopo aver definito gli organici della scuola in base ai criteri sopra indicati, ogni istituzione scolastica avrà a disposizione una quantità di docenti sufficiente a garantire il corretto svolgimento delle attività didattiche e un adeguato contingente di insegnanti per le attività di potenziamento dell’offerta formativa. 

Una delle questioni più controverse dell’intero provvedimento è senza dubbio legata alle modalità con cui si intende assumere gli insegnanti precari e cioè il ruolo regionale che questa legge assegna al personale docente, la costituzione degli ambiti territoriali in cui i neo-assunti dovranno iscriversi e le modalità di assegnazione degli insegnanti alle singole istituzioni scolastiche (art. 8 e 9).
 
Oggi infatti esistono delle graduatorie di merito, le graduatorie dei concorsi, le graduatorie ad esaurimento, le graduatorie di istituto che regolamentano l’assegnazione degli incarichi e la permanenza di un insegnante in un istituto. In queste graduatorie ciascun docente occupa una posizione e ha un punteggio derivante prioritariamente dai titoli posseduti e dagli anni di servizio prestato. Le graduatorie costituiscono la sola garanzia del rispetto di principi di merito nell’assegnazione degli incarichi e dei diritti acquisiti dal personale scolastico. Risulta pertanto inaccettabile il loro accantonamento in favore della possibilità del dirigente scolastico di effettuare scelte senza la garanzia di imparzialità e dell’oggettività dei criteri adottati. 
 
Sono poi inaccettabili perché del tutto discrezionali le modalità attraverso cui i dirigenti effettueranno la loro scelta: all’art. 9 c. 2 si precisa che i docenti si potranno (sic!) candidare e i dirigenti potranno (senza averne neppure l’obbligo) effettuare colloqui; si introduce (al c. 3) la valorizzazione del curriculum, delle competenze professionali ecc., salvo poi consentire al dirigente di utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati. Insomma l’unica regola che vige nei nuovi meccanismi di reclutamento che si vogliono introdurre è l’arbitrarietà e  non intendiamo accettare le possibili derive clientelari o discriminazioni di natura personale e ideologica a cui una tale prassi può dare vita, compromettendo inevitabilmente la libertà d’insegnamento. 
 
Certo la responsabilità personale del dirigente scolastico non può costituire in alcun modo una garanzia della legittimità della sua scelta. L’assenza totale di criteri e figure terze di riferimento è giuridicamente inaccettabile.
 
L’ORGANICO FUNZIONALE COME AVREBBE DOVUTO ESSERE. INACCETTABILE LA PERDITA DI TITOLARITÀ SULL’ISTITUTO
 
Di per sé l’istituzione dell’organico dell’autonomia risulta una scelta condivisibile perché permette di cancellare finalmente la distinzione tra organico di fatto e organico di diritto e di prevedere un incremento di organico da destinare al potenziamento dell’offerta formativa, tuttavia l’istituzione del ruolo regionale, la costituzione delle reti di scuole e la triennalizzazione dell’incarico di docenza, rinnovabile dal dirigente scolastico (non si sa secondo quali criteri), condanneranno di fatto il personale scolastico alla perdita della titolarità nel proprio istituto e ad una flessibilità selvaggia, nell’ambito della provincia prima e della regione poi. Una prospettiva peraltro estesa a tutti i docenti che, da anni titolari in un istituto, si venissero a trovare nella necessità di chiedere il trasferimento o nella condizione di esubero. All’art. 8, c. 9 infatti si precisa che, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il MIUR dovrà emanare apposite linee guida per la “definizione degli accordi di rete”. E il c. 10 dello stesso articolo prevede che tali accordi indicheranno anche “i criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete”. È evidente che queste disposizioni comporteranno l’utilizzo degli insegnanti come tappabuchi tuttofare nelle diverse istituzioni scolastiche del territorio di riferimento.    

L’organico funzionale (o dell’autonomia che dir si voglia) avrebbe avuto un senso invece qualora fosse stato definito prevedendo un contingente aggiuntivo di personale in ogni ordine e grado di scuola, ad utilizzo esclusivo del singolo istituto, in misura tale da coprire le supplenze brevi e  poter disporre anche, nella singola scuola, di docenti impegnati per il miglioramento dell’offerta formativa, con corsi di recupero e/o laboratori mirati all’arricchimento ed all’individualizzazione degli interventi didattici sia curricolari che extra-curricolari. L’organico funzionale non può far da pretesto per eliminare la titolarità di istituto per i docenti, futuri neo-assunti, e progressivamente anche per quelli già stabilmente in organico. I docenti non possono diventare gli unici lavoratori pubblici a perdere il diritto ad un posto di lavoro stabile e alle graduatorie che lo garantiscono. Si creerebbe una disparità di trattamento assolutamente anticostituzionale (a maggior ragione se si considera che il personale ata conserverebbe invece la titolarità!) e si sancirebbe in via definitiva l’impossibilità di garantire la continuità didattica agli alunni. 

La legge non chiarisce poi a chi verranno conferiti gli incarichi di supplenza per periodi superiori ai dieci giorni, dal momento che la prima fascia delle graduatorie di istituto perderà la sua efficacia a partire dall’a.s. 2016/2017(art. 10 c. 11) e rimane nel testo quella norma odiosa secondo la quale agli insegnanti inseriti nelle altre fasce già destinatari di contratti a termine della durata di trentasei mesi non potranno essere conferiti altri incarichi a tempo determinato (art. 14); per tale personale è previsto solo un risarcimento in denaro attraverso un fondo istituito allo scopo (art. 14, c. 2). Si permette in questo modo di aggirare una sentenza di condanna contro gli abusi sui contratti a termine e legittimare, con disarmante disinvoltura, una pratica “usa e getta” nell’utilizzo dei precari della scuola.   
 
CENNI SULLA ‘VALUTAZIONE’ DEI DOCENTI

Un'altra questione affrontata con inaccettabile superficialità nella presente legge è la valutazione dei docenti. Viene infatti istituito un comitato di valutazione (art. 13, c. 4) presieduto dal dirigente scolastico e composto da due docenti e da due rappresentanti dei genitori, nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione, da un rappresentante dei genitori e uno degli studenti nel secondo ciclo. La partecipazione alla valutazione dei docenti estesa ai genitori e agli studenti è una scelta irresponsabile, inapplicabile e nociva in quanto ingenera una pericolosa confusione di ruoli che mina il delicato compito degli insegnanti e il rapporto insegnamento-apprendimento; sembra peraltro dettata dall’esplicita intenzione di mortificare la professionalità dei docenti facendoli passare per una categoria di lavoratori le cui competenze didattico-disciplinari e socio-psico-pedagogiche possono essere criticate e messe in discussione da chiunque, senza la necessità di istituire un apposito profilo professionale debitamente formato.
 
LE MODIFICHE NON SANANO IL DEFICIT DI SPESA

Nel corso dell’esame alla Camera sono stati approvati alcuni emendamenti che non modificano nella sostanza l’impianto generale del provvedimento. Il più importante di essi è sicuramente la rinuncia alla possibilità di finanziare le singole istituzioni scolastiche attraverso la quota del cinque per mille delle imposte; misura che avrebbe inevitabilmente compromesso l’omogeneità del nostro sistema di istruzione nazionale, a discapito ovviamente delle realtà territoriali e sociali più deboli.

Dobbiamo costatare infine che alcune questioni di improrogabile urgenza sono completamente eluse dal provvedimento. La legge non prevede infatti un progressivo incremento dei fondi per l’istruzione in termini di percentuale di PIL. Siamo tra i paesi europei che spendono meno per il settore istruzione. Nel 2014 abbiamo speso complessivamente il 4,6% (3,9, se si esclude la scuola dell’infanzia comunale) del PIL mentre la media europea risulta intorno al 6%. Non solo, ma secondo le stime del DEF recentemente approvato, questo dato è drammaticamente destinato ad un andamento decrescente per circa un quindicennio: si passerà così dal 3,7% del 2015, al 3,5% del 2020, al 3,4% del 2025, al 3,3% del 2030, sino al 2035.
La legge non prevede neppure lo stanziamento di appositi fondi da destinarsi all’adeguamento delle retribuzioni degli insegnanti alla media europea. Risulta infatti evidente come anche questo governo non abbia intenzione di affrontare la questione delle retribuzioni degli insegnanti, nemmeno in considerazione del mancato rinnovo del contratto dal 2006 e dell’inesorabile perdita di potere d’acquisto a cui gli stipendi degli insegnanti sono stati condannati da oltre vent’anni.
 
 

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