UNRWA, la prima sentenza sui dipendenti accusati da Israele: un verdetto che piega il diritto internazionale

di Tawfiq Al-Ghussein e Rania Hammad

La prima sentenza sul licenziamento di un dipendente dell’UNRWA accusato da Israele di coinvolgimento negli attacchi del 7 ottobre non accerta la sua colpevolezza. Fa qualcosa di più grave: trasforma il danno politico prodotto dall’accusa nella giustificazione giuridica del licenziamento.

L’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente, nota come UNRWA, è stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1949 e dal 1950 fornisce istruzione, assistenza sanitaria, soccorso e servizi sociali ai rifugiati palestinesi registrati nelle sue cinque aree operative: Gaza, Cisgiordania, Giordania, Libano e Siria. La prima sentenza del Tribunale delle Controversie dell’UNRWA relativa a uno dei dipendenti accusati da Israele di aver partecipato agli attacchi del 7 ottobre 2023 potrebbe diventare uno dei precedenti più pericolosi nella storia della funzione pubblica internazionale. Non perché abbia dimostrato che il dipendente fosse colpevole. Non lo ha fatto. Non perché abbia stabilito, secondo lo standard probatorio richiesto per un licenziamento disciplinare, che egli abbia preso parte agli attacchi. Non lo ha fatto neppure.

La sua portata risiede in ciò che autorizza. Il Tribunale ha riconosciuto che un’organizzazione internazionale può licenziare un dipendente non perché la sua colpevolezza sia stata provata, ma perché le conseguenze politiche, finanziarie e reputazionali dell’accusa rendono la sua permanenza troppo costosa per l’istituzione. È un passaggio radicale: dall’accertamento dei fatti alla gestione della pressione; dalla responsabilità individuale alla sopravvivenza dell’apparato; dalla legalità alla convenienza imposta dal potere.

Non è soltanto una controversia di lavoro. È la costituzionalizzazione del ricatto politico.

La sequenza è ormai chiara. Israele formula accuse contro alcuni dipendenti dell’UNRWA. Prima che tali accuse vengano sottoposte a un vero accertamento giudiziario, sedici Stati donatori sospendono o congelano circa 450 milioni di dollari di finanziamenti. L’Agenzia viene spinta sull’orlo del collasso. Le sue operazioni a Gaza, essenziali per milioni di palestinesi, rischiano di interrompersi. L’UNRWA viene costretta a dimostrare immediatamente la propria obbedienza alle richieste politiche dei donatori. I dipendenti vengono rimossi. Il Tribunale, infine, dichiara che la rimozione era legittima perché necessaria a proteggere l’Agenzia.

Ma proteggere l’Agenzia da che cosa? Dalla crisi provocata proprio dalle accuse, dalla reazione dei governi alleati di Israele e dal ritiro dei fondi. Il Tribunale non interrompe questa catena di coercizione. La ratifica. Il danno prodotto dalla pressione esterna diventa la prova della necessità di cedere a quella pressione.

Il ragionamento è circolare e devastante. Un governo formula accuse. I suoi alleati finanziari puniscono l’organizzazione. La punizione mette in pericolo la sua sopravvivenza. L’organizzazione sacrifica i propri dipendenti per rassicurare i finanziatori. Il giudice considera quella stessa minaccia alla sopravvivenza una giustificazione sufficiente. In questo modo, il ricatto non rimane fuori dal diritto: entra nel diritto e ne diventa una fonte.

Il Tribunale insiste sul fatto che il dipendente non sia stato licenziato per cattiva condotta, bensì «nell’interesse dell’Agenzia». Questa distinzione viene presentata come tecnicamente corretta. In realtà è il cuore del problema. Se il licenziamento fosse stato disciplinare, l’UNRWA avrebbe dovuto dimostrare la colpevolezza con prove chiare e convincenti. Definendolo invece un provvedimento operativo, il Tribunale consente all’Agenzia di ottenere il medesimo risultato materiale, la distruzione della carriera del dipendente, senza sostenere l’onere probatorio che normalmente protegge ogni funzionario internazionale dall’arbitrio.

La domanda giuridica non è più: «Ha commesso i fatti contestati?». Diventa: «Quanto costa all’Agenzia continuare a impiegarlo?». È uno slittamento enorme. La verità dell’accusa diventa secondaria rispetto alla sua capacità di produrre una crisi. Più devastante è la campagna politica, più facile diventa giustificare il licenziamento. L’accusatore viene così premiato non per la solidità delle prove, ma per l’efficacia della pressione esercitata.

Questo precedente non equivale formalmente a dire che qualunque dossier israeliano debba essere accettato. Ma crea qualcosa di forse ancora più pericoloso: stabilisce che non occorre arrivare a una prova piena, purché l’accusa abbia già provocato abbastanza danni. Il messaggio agli Stati potenti è inequivocabile. Non è necessario convincere un tribunale della colpevolezza di un dipendente. È sufficiente convincere i donatori a chiudere i rubinetti.

Il precedente, dunque, non riguarda soltanto il destino di Yousef El Hawajri o degli altri dipendenti accusati. Riguarda la futura governabilità dell’UNRWA. Ogni nuova accusa potrà essere accompagnata dalla medesima minaccia: o l’Agenzia agisce contro i propri dipendenti, oppure perderà finanziamenti, accesso politico e capacità operativa. Il Tribunale ha fornito a questa minaccia un linguaggio giuridico rispettabile. La chiamerà necessità, proporzionalità, interesse dell’Agenzia. Ma la sostanza rimarrà coercizione.

Le conseguenze per la reputazione dell’UNRWA sono altrettanto gravi. Il licenziamento, pur non fondato su una sentenza di colpevolezza, verrà inevitabilmente presentato come conferma delle accuse israeliane. La distinzione tecnica tra responsabilità disciplinare e interesse operativo scomparirà nel discorso politico. Israele potrà affermare che perfino il sistema giudiziario interno dell’UNRWA ha convalidato la rimozione degli accusati. I donatori potranno sostenere che le loro sospensioni erano giustificate. E il pubblico ricorderà il licenziamento, non l’assenza di un accertamento di colpevolezza.

È così che un’istituzione viene indebolita nel nome della sua protezione. L’UNRWA perde fondi, perde personale, perde autonomia e perde la capacità di difendere le proprie procedure. Poi le viene detto che ogni concessione era necessaria per salvarla. Ma un’organizzazione che sopravvive soltanto accettando che i suoi standard vengano abbassati ogni volta che uno Stato abbastanza potente la minaccia non è stata protetta. È stata resa governabile dall’esterno.

Il problema supera l’UNRWA. Ogni organizzazione internazionale finanziata attraverso contributi volontari potrebbe essere sottoposta allo stesso meccanismo. Un governo potrebbe accusare un funzionario, mobilitare i propri alleati, provocare una crisi finanziaria e poi invocare quella crisi come ragione per rimuoverlo. Il diritto amministrativo internazionale, nato per proteggere l’indipendenza della funzione pubblica, diventerebbe allora uno strumento per amministrare la sottomissione.

Il Tribunale crede di aver riconosciuto al Commissario Generale il margine necessario per salvare l’Agenzia in una situazione eccezionale. Ma le eccezioni hanno la pessima abitudine di diventare precedenti. E i precedenti diventano metodi. Da oggi, chiunque voglia piegare un’organizzazione internazionale conosce il percorso: produrre l’accusa, provocare la reazione dei finanziatori, trasformare la crisi in necessità amministrativa e lasciare che l’istituzione compia su sé stessa il lavoro della pressione esterna.

Questa sentenza non ha soltanto respinto un ricorso. Ha mostrato come il potere possa ottenere attraverso la vulnerabilità finanziaria ciò che non riesce ancora a dimostrare attraverso le prove. Ha convertito le conseguenze di una campagna politica nella giustificazione giuridica delle sue vittime. E ha rischiato di consegnare a Israele, e a qualunque altro Stato abbastanza potente, un precedente che dice una cosa semplice e terribile: se riesci a rendere il costo della resistenza insopportabile, il diritto finirà per chiamare la resa «interesse dell’Agenzia».

Riferimento: UNRWA Dispute Tribunal, El Hawajri v. Commissioner-General, Judgment No. UNRWA/DT/2026/042, 14 luglio 2026.

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