Il Governo italiano si impegna a dichiarare l'accettazione della giurisdizione obbligatoria della CIG

A cosa andrà incontro il nostro Paese?

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Il Governo italiano si impegna a dichiarare l'accettazione della giurisdizione obbligatoria della CIG

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di Daniela Vitiello

Con la Risoluzione 7-00446 («Marazziti, Amendola, Nicoletti, Manciulli, Tidei, Locatelli»), presentata alla Camera il 31 luglio scorso (seduta n. 276), la III Commissione impegna il Governo “a dichiarare l'accettazione della giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di giustizia”. 
 
Per capire di cosa si tratta, e soprattutto a cosa andrà incontro il nostro Paese in seguito alla suddetta dichiarazione da parte del Governo, occorre chiarire cosa s’intende, appunto, per “accettazione della giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di giustizia”. In base allo Statuto della CIG, i procedimenti istitutivi della competenza principale della Corte si distinguono in speciali e generali: i primi istituiscono la competenza, o giurisdizione, della Corte, che si dirà “facoltativa”, per una o più controversie determinate; i secondi stabiliscono una competenza c.d. “obbligatoria”, concernente qualsiasi controversia di natura giuridica su: “a) l'interpretazione di un trattato; b) qualsiasi questione di diritto internazionale; c) l'esistenza di qualsiasi fatto che, se accertato, costituirebbe la violazione di un obbligo internazionale; d) la natura o la misura della riparazione dovuta per la violazione di un obbligo internazionale” (art. 36, par. 2 St. CIG).
 
I procedimenti generali sono, per un verso, i trattati e gli atti integrativi e/o applicativi della Carta ONU (art. 36, par. 1 St. CIG); per altro verso, (eccoci arrivati al punto) le dichiarazioni di riconoscimento della giurisdizione obbligatoria della CIG, che gli Stati parti dello Statuto possono rendere giusta l’art. 36, par. 2 dello stesso. 
 
Tali dichiarazioni possono essere rese “in ogni momento” (art. 36, par. 2 St. CIG), possono essere libere oppure subordinate alla condizione che taluni Stati, o un certo numero di essi, rendano la medesima dichiarazione e, infine, possono vincolare il Paese interessato per un periodo limitato o a tempo indeterminato (in tal caso, sono corredate da una clausola di denuncia) (art. 36, par. 3 St. CIG). Affinché siffatte dichiarazioni, che sono atti unilaterali, si perfezionino, è necessario il deposito delle medesime presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, cui spetta il compito di trasmetterle agli altri Stati parti dello Statuto e alla Cancelleria della Corte (art. 36, par. 4 St. CIG).
Una volta resa la dichiarazione, l’accettazione della competenza della Corte avviene ipso facto. Giova, però, sottolineare che, ex par. 2 dell’art. 36, l’obbligo assunto dallo Stato autore della dichiarazione sussiste soltanto su basi di reciprocità, il che ridimensiona fortemente il potenziale d’intrusività della giurisdizione obbligatoria della Corte rispetto agli Stati che rendono la dichiarazione de qua. Infatti, per un verso, la competenza obbligatoria della CIG s’impone soltanto rispetto agli Stati che hanno reso la dichiarazione in parola (attualmente solo 70 dei 193 che sono parti dello Statuto della CIG, http://www.icj-cij.org/jurisdiction/?p1=5&p2=1&p3=3).
 
Per altro verso, il contenuto dell’obbligo giurisdizionale assunto dai diversi Stati con le proprie dichiarazioni deve risultare coincidente affinché sussista la giurisdizione obbligatoria della CIG. Quindi, data l’ampia discrezionalità di cui godono gli Stati nel determinare il contenuto dell’obbligo assunto mediante la dichiarazione, ciò significa che la competenza della Corte sorgerà soltanto nei rapporti tra Stati che hanno reso dichiarazioni il cui contenuto obbligatorio è largamente assimilabile e, naturalmente, sarà limitata da quella – tra le due dichiarazioni che, di volta in volta, si porranno all’attenzione della CIG – che prevede obblighi giurisdizionali minori.
 
Invero, la natura e la struttura dei procedimenti generali d’istituzione della competenza della CIG, che è il tribunale internazionale universale per antonomasia, nonché la forma più evoluta di arbitrato internazionale tra Stati, risentono della natura e della struttura stessa dell’ordinamento all’interno del quale essi operano. Nell’ordinamento internazionale non vi è un organo giudiziario a carattere obbligatorio, titolare della funzione di controllo del rispetto del diritto, sicché la soluzione delle controversie avviene su base consensuale. L’ordinamento internazionale, e il diritto che lo “regola”, riflettono le caratteristiche della comunità internazionale, che è per definizione anorganica e tipicamente non verticistica, una società in cui la produzione normativa, e la funzione di controllo, è affidata agli stessi soggetti – in primis gli Stati – che delle norme sono i destinatati e degli illeciti i responsabili.
 
Da tali premesse discendono due ordini di conseguenze. La prima, e fondamentale, è che l’accettazione della giurisdizione obbligatoria della CIG da parte dell’Italia non potrebbe rappresentare un vulnus alla sovranità del nostro Paese, in quanto, in termini pratici, il “potere” di chiamare l’Italia a rispondere, conferito alla Corte internazionale, sarebbe, in ogni caso, circoscritto (come si deduce dalle riflessioni sopra svolte). Certo, si tratta di un altro dei “lacci e lacciuoli” internazionali che legherebbe il nostro Paese, ma siffatti “lacci” possono “disturbare” più le grandi potenze con notevoli capacità di proiezione geostrategica e ingenti interessi internazionali in ballo (come gli Stati Uniti, che si guardano bene dall’assoggettarsi a una qualsivoglia forma di giurisdizione internazionale), o ancora quei Paesi che sono refrattari al controllo internazionale perché pongono in essere pratiche contrarie alla rule of law e ai più basilari diritti dell’uomo (qui l’elenco sarebbe troppo lungo, per cui si soprassiede). Diverso è il caso dell’Italia, che per storia e peso politico internazionale, avrebbe tutto l’interesse a proseguire nel solco della propria tradizione repubblicana, confermandosi nell’avanguardia della cooperazione onusiana e, più in generale, internazionale.
 
In secondo luogo, la dichiarazione de qua sarebbe il coronamento di un impegno ufficiale, assunto da diversi anni in sede ONU, nonché un atto di coerentizzazione con altri obblighi internazionali derivanti dalla ratifica di trattati bilaterali e multilaterali, in cui si prevede il deferimento obbligatorio delle controversie tra le parti alla CIG. Come diceva Platone ne Le Leggi: “non dobbiamo pensare che sia un fatto di scarsa importanza la buona o la cattiva fama presso gli altri” (Libro V). Ciò è tanto più vero nell’attuale contesto storico, in cui l’Italia deve, e può, riguadagnare credibilità internazionale, cercando di recuperare quel patrimonio valoriale della propria tradizione giuridica internazionale e di esercitarsi a distinguere tra quegli “obblighi internazionali” dietro i quali si cela l’asservimento agli interessi di potenze straniere e la naturale cooperazione internazionale, che può e deve passare per le corti universali e regionali.  
 

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