Discriminazioni Fiat, ennesimo rinvio Corte d’Appello Napoli. Slai Cobas pronto alla mobilitazione

07 Dicembre 2022 15:24 La Redazione de l'AntiDiplomatico

Il 2 gennaio è stata emessa una sentenza della Cassazione destinata a cambiare il diritto antidiscriminatorio, affiancando la libertà di opinione a quella ideologica e all'affiliazione sindacale. La sentenza della Cassazione è frutto di una battaglia legale partita nel 2008 dal Coordinamento provinciale dello Slai Cobas di Napoli contro il trasferimento dell'80% dei suoi iscritti dalla Fiat di Pomigliano d'Arco al Polo logistico di Nola.

Quasi per evitare ritorsioni giudiziarie, l’ex Fiat, ora Stellantis, sta riportando da un po' di mesi i lavoratori del Polo logistico nel sito di Pomigliano. Lontani i tempi quando i sindacati confederali e altre sigle prone al Lingotto decantavano il Polo logistico, definito “eccellenza”, per coprire le discriminazioni dell’azienda.

Ne parlammo in questo articolo intervista con il coordinatore rovinciale dello Slai Cobas, Vittorio Granillo e Mara Malavenda, ex parlamentare del sindacato di base, circa tre anni fa. Si attendeva ora una sentenza dopo il ricorso dello Slai Cobas che doveva accogliere i rilievi della Cassazione. Nulla di tutto questo, la Corte d’Appello di Napoli, martedì scorso, ha attuato l’ennesimo rinvio.

Il sindacato di base annuncia battaglia, non rassegnandosi all’ennesimo rinvio: “Nel caso di ulteriori rinvii dell’udienza da parte della Corte d’Appello di Napoli, lo Slai cobas preannuncia forti iniziative di mobilitazioni dei lavoratori nonché la richiesta di procedura di infrazione presso la corte europea per non conformità delle sentenze della magistratura con le normative europee ed internazionale in materia di diritti antidiscriminatorio , nonché iniziative per l’accertamento di eventuali ipotesi di reato.”

Come ricordano dal sindacato di base, “Con il pronunciamento del 21 febbraio 2019 e la successiva sentenza del 1 gennaio 2020 e relativi al contenzioso giudiziale Slaicobas/FCA la Corte di Cassazione stabilì un sostanziale ‘cambio di passò cui doveva conformarsi l’intera giurisprudenza italiana nei vari gradi di giudizio tenuto conto che ...”le prevalenti sentenze della magistratura italiana ignorano le direttive europee in materia di diritto antidiscriminatorio nei luoghi di lavoro”. Con queste motivazioni la Corte di Cassazione annullava la sentenza del Tribunale di Napoli del 21 novembre 2014 che rigettava il ricorso del sindacato Slai cobas contro Fca per comportamento antisindacale e trasferimento discriminatorio di 316 lavoratori a un reparto-fantasma creato ad hoc a Nola (...”ignorate le direttive europee in materia di diritto discriminatorio da parte dei giudici partenopei”) e rinviava il contenzioso giudiziale alla stessa Corte di appello di Napoli che, col collegio giudicante in diversa composizione doveva conformarsi a tali direttive.”

Tra l’altro, “dopo ben 2 anni i ‘giudici partenopei’ fissavano la data della causa per l’8 febbraio 2022... poi la spostavano al 6 dicembre 2022 ed ancora oggi l’hanno repentinamente rinviata d’ufficio al 7 febbraio 2023.”

Cos’era il reparto confino di Nola

Il sindacato di base ricorda cosa è stato il reparto confino di Nola esempio di discriminazione ma allo stesso tempo di fallimento strategico azienale:

“Costituito dalla Fiat 14 anni fa, il 5 maggio 2008, all’unico scopo di deportarvi i lavoratori più sindacalizzati nonché quelli a ridotte capacità lavorative, il Reparto-Confino di Nola, ovvero la pseudo unità produttiva del cosiddetto Polo Logistico WCL (World Class Logistic) non è mai entrato in funzionale attività. Tra altro il reparto - secondo gli inverosimili piani industriali vantati all’epoca dall’azienda - avrebbe dovuto fungere da “centro di smistamento e preparazione dei materiali componentistici da assemblaggio necessari alla produzione di Fiat Pomigliano”, nonché da “eccellenza di supporto logistico per i siti produttivi del centro-sud”... Si pensi all’assurdità produttiva di far transitare i camion coi rifornimenti dei materiali di componentistica destinati alla produzione di Pomigliano da contabilizzare non all’accettazione materiali dello stabilimento ma in una sede allocata a Nola e distante circa 20 km, per poi fare proseguire successivamente gli stessi camion per lo stabilimento di Pomigliano. Figurarsi per i rifornimenti per gli stabilimenti di Cassino, Pratola Serra, Chieti e Melfi col conseguente allungamento di centinaia di chilometri del transito su gomma dei materiali.”

Come ricordò Granillo all'epoca, con un pronunciamento che si adeguerebbe al diritto antidiscriminatorio europeo, i lavoratori che “ora sono abituati a subire la repressione, toccheranno con mano l'esercizio della libertà di opinione e delle libertà sindacali, la possibilità di difesa e da qui si potrà ripartire.”

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