"Caso Passerini", Unarma (sindacato Carabinieri): "Prima riassunzione di lavoratore senza tesserino sia caposaldo nuova giurisprudenza"
Sentenza storica nel Lazio di reintegro di una operatrice sanitaria sospesa perché non vaccinata. Il "caso Passerini" sta facendo il giro del web, perché potrebbe costituire un precedente assoluto contro l'obbligo di vaccinazione dei lavoratori della sanità e, più ampiamente, contro l'obbligo di green pass per poter esercitare il diritto costituzionale fondamentale del lavoro.
La sentenza è arrivata la mattina del 22 novembre 2021: è stata disposta dal giudice del lavoro presso il Tribunale di Velletri, dott. Giulio Cruciani, l'immediata ricollocazione preso la Centrale Sats di Marino della dipendente sospesa senza stipendio perché non vaccinata. Il Giudice "ha considerato la dignità personale e professionale della dipendente, con la sospensione dal lavoro vista esclusivamente come un evento eccezionale”, come si legge su Roma.it
La sentenza riguarda una dipendente, Adele Passerini, che è stata “immediatamente ricollocata in servizio".
Con l’ordine del Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott. Giulio Cruciani, la dott.ssa tornerà a ricoprire il proprio ruolo e non altre mansioni. In un’intervista l’Avvocato della donna, David Torriero, ha affermato: “è un provvedimento storico perché è la prima riassunzione di un sanitario sprovvisto di Green Pass. Certamente pone la giurisprudenza davanti a una riflessione. Per quanto riguarda gli altri sanitari nelle stesse condizioni della Passerini, è necessario valutare caso per caso”. Mentre in merito alla misura di sospensione dal lavoro per i dipendenti sprovvisti di Green pass, dice: “l’Italia è una Repubblica che si fonda sul lavoro e pertanto la sospensione dal lavoro dovrebbe essere un evento eccezionale, soprattutto se il diritto alla salute è garantito attraverso l’utilizzo dei cosiddetti tamponi da fare ogni 48 ore, così come prevedono le normative vigenti”.
Siginificativa (e tenuta abbastanza sotto silenzio) l'esultanza di Unarma, Associazione sindacale dei carabinieri
Si tratta un precedente molto importante anche in vista della prossima obbligatorietà della terza dose per i sanitari, nonché più in generale un vincolo che in modo incredibile il presidente dell'Aifa Palù non esclude per i bambini sotto gli 11 anni. Pubblichiamo sull'argomento in calce una significativa lettera del Prof. Paolo Bellavite rivolta al ministro della giustizia Cartabia.
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LETTERA APERTA DEL PROF. BELLAVITE A MARTA CARTABIA
Signora Ministro, conoscendo la Sua rettitudine morale, oso sottoporLe un problema molto serio legato all’obbligo vaccinale, convinto che Le possa interessare. Uso una lettera aperta perché in passato Le scrissi anche personalmente, ma non ebbi risposte.
Tutti sanno che Lei è una buona costituzionalista, ma quando si tratta di argomenti di salute bisogna anche essere buoni medici e buoni scienziati. Quando lessi il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale che respingeva il ricorso del Veneto contro la legge “Lorenzin” (119/2017), mi resi conto che la Corte fu influenzata dall’Avvocatura dello Stato la quale, a sua volta, sostenne teorie prive di fondamento scientifico, presumibilmente perché a sua volta male istruita da qualche “esperto”.
Un tipico esempio di tale errore (di cui la Corte fu vittima prima che responsabile) fu attribuire il minimo aumento di casi di morbillo (di cui la maggior parte adulti) ad un presunto calo di coperture pediatriche, che in realtà erano già molto alte.
Da quella diceria nacque un allarme sociale ben amplificato dai media e i politici furono infine indotti a varare una legge liberticida, inutile e dannosa per le famiglie che per motivi più o meno giustificati scelgono di non avvalersi dei vaccini, senza ovviamente causare alcun danno a chi è vaccinato e senza causare alcuna epidemia (come i fatti dimostrano da decenni).
Nel mio testo “Vaccini sì, obblighi no” (Edizioni libreria Cortina Verona, 2017) ho spiegato nei dettagli come l’obbligo non è giustificabile per alcuno dei 10 vaccini della legge suddetta. Ora con il COVID-19 i problemi sono cresciuti, interessano tutte le fasce di età e si punta all’obbligo di vaccinazione (eventualmente sotto ricatto del “pass”) credendo che ciò risolva il problema. Non vi è qui lo spazio per spiegare come questa “illusione vaccinale” sia priva di fondamento e smentita dai fatti.
Ieri il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di alcuni medici, paramedici, farmacisti e parafarmacisti ed altri operatori sanitari del Friuli-Venezia-Giulia contro l’obbligo vaccinale del DL 1 aprile 2021, n. 44. L’obbligo vaccinale, si legge, “è imposto a tutela non solo del personale sanitario, impegnato nella lotta contro la diffusione del Covid, ma anche dei pazienti e delle persone più fragili che sono ricoverate o si recano comunque nelle strutture sanitarie o socioassistenziali”.
Tuttavia, se ad un ragionamento basato sul “buon senso” può forse apparire logico che un operatore sanitario infetto possa infettare i pazienti (evenienza che chiunque cercherebbe di evitare), Lei dovrebbe sapere che quest’affermazione non è supportata da prove scientifiche degne di questo nome. Non è affatto dimostrato che l’obbligo vaccinale imposto ai sanitari possa migliorare la salute dei pazienti, laddove a) la massima parte dei sanitari si sono vaccinati senza obbligo, b) l’obbligo vaccinale del DL è generalizzato e indiscriminato, mentre solo una piccola parte lavora a stretto contatto col paziente, c) i sanitari che lavorano a contatto coi pazienti conoscono bene i mezzi di protezione di se stessi e degli altri, d) la stragrande parte delle persone fragili sono già vaccinate, e) il vaccino di una persona non protegge gli altri perché le vie aeree dei vaccinati possono albergare il virus come quelle dei non vaccinati, f) la protezione dell’infezione svanisce in una media di 6 mesi, quindi molti vaccinati sono infettivi comunque (da questo punto di vista avrebbe molto più senso medico un obbligo di tampone negativo), g) se il problema fosse l’eventuale interruzione del servizio in caso di malattia dell’operatore sanitario, ciò potrebbe avvenire ancor più per gli effetti avversi del vaccino (che viene inoculato a tutti , mentre la malattia interessa eventualmente una minoranza ed è grave solo se curata tardi e male).
Ma l’aspetto più grave su cui voglio portare la Sua augusta attenzione è laddove il Consiglio di Stato afferma che “l’obbligo vaccinale non si fonda solo sulla relazione di cura e fiducia tra paziente e personale sanitario, ma anche sul più generale dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) che grava su tutti i cittadini, a cominciare dal personale sanitario, nei confronti dei soggetti più vulnerabili e che sarebbero più esposti alle conseguenze gravi o addirittura letali del virus per via del contatto con soggetti non vaccinati”.
A parte quanto detto nel paragrafo precedente sull’inutilità tecnica del DL contestato dai medici, il punto grave è che il Consiglio di Stato qui richiama l’obbligo vaccinale in relazione all’Articolo 2. Come Lei sa bene, tale articolo recita: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
Se da una parte si richiamano i diritti umani inviolabili, cui certamente possiamo inserire anche l’inviolabilità del corpo (vedi articolo 32), tali diritti sono bilanciati da “doveri inderogabili” di solidarietà.
Ora bisogna chiedersi quali siano tali “doveri inderogabili”?
E’ ovvio che le leggi vanno interpretate, tanto più quando sono vaghe nella loro enunciazione, come vago è l’articolo 2 (i doveri inderogabili qui non sono menzionati, anche se alcuni si ritrovano in altri articoli della Costituzione). Sono andato quindi a vedere un sito di interpretazione delle leggi (https://www.laleggepertutti.it/411665_quali-sono-i-doveri-inderogabili#I_doveri_di_solidarieta_politica_economica_e_sociale).
Secondo tale interpretazione è possibile affermare che sono doveri inderogabili: la difesa della Patria; il pagamento dei tributi; la fedeltà alla Repubblica. Oltre a questi doveri espressamente enunciati negli ultimi tre articoli della parte prima della Costituzione, ve ne sono altri come ad esempio il dovere di impegnarsi in un lavoro, il dovere di mantenere, educare ed istruire i figli, il dovere di istruirsi e il dovere di votare.
FINORA NESSUNO SI ERA MAI SPINTO FINO A SOSTENERE CHE IL VACCINO SIA UN DOVERE INDEROGABILE, quindi contemplato dall’articolo 2 della Costituzione.
Qui, complice il COVID-19, si sta generando un grave equivoco tra legge e medicina, tra politica e società, con delle palesi contraddizioni tra articolo 2 e 32. Parrebbe ovvio che non tutti i tipi di “solidarietà politica, economica e sociale” siano da considerarsi “doveri inderogabili” nel senso di obblighi, con relative sanzioni per gli inadempienti.
Se ogni solidarietà sociale fosse da considerarsi un dovere inderogabile, diverrebbe un obbligo quello di fare offerte per i poveri, di visitare i malati soli a casa, di buttarsi in un fiume per salvare una persona che rischia di affogare, di donare il sangue o gli organi e così via. Ciò è palesemente inaccettabile, come è inaccettabile, a mio avviso, considerare un dovere di solidarietà quello di lasciarsi inoculare prodotti farmaceutici sperimentali (che tali saranno almeno sino all’autunno del 2022, checché se ne dica) dalla dubbia sicurezza senza consenso libero e informato.
A queste considerazioni si dovrebbe aggiungere una di grande importanza tecnica e che pare sfugga ai politici, al governo e probabilmente anche ai costituzionalisti: questi cosiddetti vaccini sono gravati da una grande reattogenicità, quindi pericolosità per la salute di chi vi si sottopone, che è da 50 a 100 volte superiore a quella di altri comuni vaccini in uso da tempo.
I dati che fornisce mensilmente AIFA sono del tutto inattendibili, enormemente sottostimati perché frutto di raccolta “spontanea” di segnalazioni, mentre i casi mortali in Italia sono sicuramente centinaia e forse migliaia. E non si dica che i casi mortali non sono dovuti al vaccino perché tale valutazione è fatta in modo sbagliato come ho già segnalato, documentando tecnicamente le mie affermazioni, sia al Presidente sia al Direttore di AIFA.
Lei mi insegna che l’art. 32 prevede che qualsiasi legge non possa superare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Signora Ministro, se Lei fosse interessata a questo e correlati argomenti tecnico-scientifici sarei a Sua completa disposizione per inviare le mie pubblicazioni e spiegare meglio dove sta l’errore sistematico in quel tipo di valutazioni sulla sicurezza di tali prodotti sperimentali sottoposti a monitoraggio.
In conclusione, chiamare in causa l’articolo 2 per l’obbligo vaccinale è del tutto improprio e pericolosissimo per l’assetto costituzionale italiano.
Una simile sentenza del Consiglio di Stato stabilisce un gravissimo precedente. Stravolge ogni conoscenza scientifica e impone un ordine dall’alto fatto di provvedimenti schizofrenici. Una cosa è facilmente prevedibile: se i cittadini perdessero la fiducia nella magistratura e persino nella Costituzione della Repubblica, i pericoli di disordini di piazza aumenterebbero a dismisura. Qualche avvisaglia si sta già verificando.
Mi appello alla Sua retta coscienza e alla Sua competenza perché ne parli col Presidente della Repubblica e fermi la mano del Governo che per incompetenza o per ingiustificabili patti internazionali (ricordo che anche nella legge 119/2017 sta scritto che fu fatta per ottemperare a obblighi internazionali) sta portando l’Italia verso una pericolosa dittatura sanitaria e, Dio non voglia, verso disastrosi sommovimenti sociali.
Quando la gente non si sente più tutelata dai governi né dalla magistratura, scende in piazza. Quando le leggi sono ritenute ingiuste, prima o poi finiscono col non essere più rispettate. Lei lo sa bene.
Grazie dell’attenzione e buon lavoro.
https://www.theitaliantribune.it/la-lettera-aperta-del-prof-paolo-bellavite-al-ministro-della-giustizia-cartabia/
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