Diritto nazionale e diritto comunitario: un conflitto (irrisolto) che va avanti da 50 anni

Diritto nazionale e diritto comunitario: un conflitto (irrisolto) che va avanti da 50 anni

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di Thomas Fazi 
 

In questi giorni stiamo assistendo a un conflitto di una durezza senza precedenti tra la Corte costituzionale tedesca e la Corte di giustizia europea, e più in generale tra il diritto nazionale e il diritto europeo, l'ultimo capitolo - particolarmente surreale - del quale è la minaccia della von der Leyen di aprire una procedura d'infrazione contro la Germania per la sentenza di Karlsruhe (per i capitoli precedenti rimando a due articoli del sottoscritto che trovate in calce).
 

Per orientarsi in questo dibattito - complesso anche perché riguarda questioni tuttora irrisolte in ambito giuridico, come il "primato" o meno del diritto comunitario rispetto al diritto nazionale - può essere utile la seguente disamina, tratta da un articolo di qualche anno fa di Marco Baldassari e Alberto Quintavalla:


«Al presente è facilmente percepibile come sia nei dibattiti dottrinali sia nell’applicazione fattuale del diritto è in atto un’europeizzazione non solo dei principi costituzionali nazionali bensì anche delle stesse teorie nazionali costituzionalistiche. Secondo l’opinione prevalente si può ormai parlare di un diritto costituzionale europeo sancito all’articolo 6(3) del Trattato sull’Unione europea (TUE) in cui si sancisce che "i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali".


Inoltre, un ruolo determinante nel processo di consolidamento del costituzionalismo europeo è svolto, parallelamente agli organi legislativi ed esecutivi, dalla Corte di giustizia. Tale istituzione dell’Unione europea ha acquisito ancor più rilevanza a partire da quando il Trattato di Lisbona, ex art. 6 comma I TUE, ha conferito alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE (la cd. Carta di Nizza del 2000) il medesimo valore giuridico dei Trattati. In altri termini, la Corte di giustizia è stata chiamata a giudicare sul rispetto dei suddetti principi da parte degli Stati membri.
 

A seguito di un siffatto processo di europeizzazione, lo Stato-nazione si è aperto verso l’esterno, recependo il diritto sovranazionale comunitario e facendo venire meno, almeno in parte, lo Stato costituzionale tout court. Lo Stato nazionale si incardina all’interno di una governance europea il cui tratto distintivo è la produzione di norme non solo direttamente efficaci negli Stati membri attraverso il cd. principio dell’effetto diretto ma anche prevalenti sulle fonti interne contrastanti (cd. principio della supremazia o della primauté). In questo modo, gli Stati membri vedono ridurre progressivamente la propria competenza in materia di normazione in favore delle istituzioni comunitarie, rimanendo peraltro inermi di fronte ad un tale spoglio. Il risultato è la creazione di un nuovo diritto europeo, interdipendente con la normativa nazionale, ma che da essa trae fondamento e ne è superiore.


Significativo è come il principio di prevalenza del diritto dell’UE non sia mai stato espressamente indicato all’interno del Trattato in senso stretto, né nel TUE né nel TFUE. Da ciò si può agevolmente desumere che, come anticipato sopra, un ruolo tanto primario quanto velato nel processo di integrazione dell’UE spetta alla magistratura comunitaria che dispone di un amplissimo potere alla luce di norme europee estremamente programmatiche e, quindi, vaghe. Il diritto comunitario finora formatosi non può che essere per molta parte giurisprudenza, cioè un insieme di sentenze che talora precedono lo stesso diritto legiferato e ne colmano in molte occasioni le lacune: per proseguire con ulteriori esempi di principi di diritto comunitario introdotti ex novo dalla Corte di Giustizia basti citare il cd. effetto utile del diritto comunitario e il correlato obbligo di disapplicazione del diritto interno in contrasto così come la sottoposizione degli atti delle istituzioni alla conformità della "Carta costituzionale di base" che è il Trattato.


Viceversa, sul piano domestico, le Corti costituzionali nazionali si atteggiano, per un verso, a strumento di esecuzione del diritto comunitario e, per altro verso, a ultimo baluardo in difesa di quello Stato-nazione che giorno dopo giorno è messo a repentaglio. Si viene così ad assistere ad una coabitazione tra ordinamenti e, come sostiene Armin Von Bogdandy, ad una presenza di un duplice diritto costituzionale. Ma l’ordinamento costituzionale multilivello che ne è scaturito non è stato immediatamente accettato in modo pacifico: almeno ab initio, è stato osteggiato da alcune Corti costituzionali e, primus inter pares, dalla Corte costituzionale tedesca. Quest’ultima, il 29 maggio 1974, con la sentenza Solange I ha statuito come vi dovesse essere una prevalenza delle norme costituzionali tedesche sull’ordinamento dell'UE fintantoché quest’ultimo non si fosse dotato di un proprio decalogo di diritti fondamentali, corrispondenti a quello della Costituzione tedesca, stabiliti da un Parlamento su base democratica.


Si può, dunque, notare che il problema di fondo che veniva messo in luce dalla Corte costituzionale tedesca era la mancanza, nel processo decisionale, di un Europarlamento che avesse una solida base rappresentativa e, quindi, democratica. Il peccato originale del processo di integrazione europea, i.e. un deficit di democrazia, aveva comportato l’impossibilità di applicare il diritto comunitario in caso contrastasse con le norme sui diritti fondamentali e la necessaria rimessione della questione dinanzi alla Corte costituzionale tedesca. Un completo ribaltamento della posizione adottata con la sentenza Solange I è avvenuto attraverso la sentenza c.d. Solange II in cui si affermava come la Corte costituzionale tedesca non eserciterà più alcuna giurisdizione circa l’applicabilità del diritto comunitario derivato fintantoché la giurisprudenza della Corte di Giustizia è in grado di garantire una effettiva protezione dei diritti fondamentali.
 

Un siffatto ribaltamento è spiegabile precipuamente per due motivi. In primis, nell’arco di tempo che va dal 1974 – anno della prima sentenza – al 1986 – anno della seconda sentenza – la Corte di giustizia ha considerevolmente sviluppato le proprie competenze e si è confermata una delle istituzioni protagoniste della Comunità europea. Secondariamente, l’operatività del Parlamento europeo, eletto a suffragio universale dal 1979, ha certamente portato il Tribunale federale costituzionale tedesco a riconsiderare le proprie posizioni. Ciononostante, la sentenza Solange II intende ricordare come la Repubblica Federale di Germania non rinunci all’identità del proprio ordinamento costituzionale nel caso in cui alcuni diritti di sovranità siano esercitati da altre istituzioni interstatuali.


Sempre nella medesima direzione va la sentenza della Corte costituzionale tedesca del 30 giugno 2009 in cui si rileva il problema della legittimità dell’Europarlamento: l’Unione europea è concepita come ente di collegamento tra Stati membri. Ma in un’Unione siffatta "il concetto di ente di collegamento denota un’unione stretta e durevole tra Stati che restano sovrani, un’unione che esercita potere pubblico su base pattizia, il cui ordinamento di base è soggetto tuttavia all’esclusiva disposizione degli Stati membri e nella quale i popoli degli Stati membri – cioè i cittadini aventi cittadinanza nazionale – restano i soggetti della legittimazione democratica"».


[Fonte: http://www.eticapubblica.it/…/BaldassariQuintavalla_22015.p…; per i capitoli precedenti della saga rimando ai seguenti due articoli del sottoscritto: https://www.lafionda.org/…/lo-spieghino-cosa-ha-appena-dec…/ + https://www.facebook.com/thomasfazi/posts/2914966575263128]

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