Nuovo MES: il Parlamento è stato informato di quello che accadrà alla DRI delle banche?

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Nuovo MES: il Parlamento è stato informato di quello che accadrà alla DRI delle banche?

 

di Musso

 

La ricapitalizzazione diretta delle banche, (DRI-Direct Recapitalisation Instrument) può essere definita, con le parole della Commissione europea, come segue: la ricapitalizzazione diretta delle banche, si rende disponibile nei casi in cui “un membro dell'FME incontra gravi difficoltà nel suo settore finanziario che non possono essere superate senza mettere seriamente a repentaglio la sostenibilità di bilancio, a causa di un grave rischio di contagio dell'emittente sovrano da parte del settore finanziario … le alternative avrebbero l'effetto di pregiudicare la continuità di accesso al mercato da parte di un membro dell'FME”. Essa si distingue dalla ricapitalizzazione indiretta delle banche: quest’ultima, tramite gli Stati, si rende disponibile ai casi in cui “le difficoltà finanziarie o economiche sono legate al settore finanziario e non direttamente connesse alle politiche di bilancio o strutturali”.

 

La ricapitalizzazione diretta delle banche, (DRI-Direct Recapitalisation Instrument) venne accettata dal Consiglio Europeo del 29 giugno 2012. Poi subito divenne oggetto di una aspra opposizione, da parte dei ministri del Nord Europa (incluso il tedesco).

 

Infine, venne introdotta dal Consiglio dei Governatori del MES l’8 dicembre 2014, sulla base di un articolo del Trattato MES. Segnatamente, l’art.19 intitolato “revisione dell'elenco degli strumenti di assistenza finanziaria”, detto “clausola di abilitazione”, il quale recita: “il consiglio dei governatori può rivedere l’elenco degli strumenti di assistenza finanziaria di cui agli articoli da 14 a 18 e decidere di modificarlo”. Infatti, tale strumento è stato introdotto, senza alcuna modifica del Trattato.

 

Tale strumento era in vigore, quando, il 6 dicembre 2017, la Commissione presentava una proposta di regolamento finalizzata a inserire il MES nei Trattati dell’Ue, ribattezzandolo Fondo monetario europeo (European Monetary Fund-EMF). La proposta della Commissione trasformava il Trattato MES in uno Statuto, nel quale sostituiva l’art.19 (“revisione dell'elenco degli strumenti di assistenza finanziaria”) con un nuovo art.19 (“strumento di ricapitalizzazione diretta degli enti creditizi”): a testimoniare che lo strumento della revisione degli strumenti era inteso unicamente all’introduzione della DRI.

 

La proposta della Commissione veniva rigettata dai soliti ministri del Nord Europa, i quali avevano nel frattempo impedito che la DRI venisse mai utilizzata. Essi proponevano di scambiare la DRI con una linea di credito (‘common backstop’) al Single Resolution Fund (SRF), una istituzione unionale che interviene in caso di gravi crisi bancarie, anche se solo dopo un bail-in, cioè solo nel caso impossibile che a ‘salvare’ le banche non sia stato sufficiente il completo esproprio degli azionisti, dei creditori e di chi vi tenesse un conto corrente. Insomma, lo scopo vero dei ministri del Nord Europa era rendere l’utilizzo di questi fondi impossibile. Nascosto sotto una versione ufficiale, secondo la quale lo scopo sarebbe stato tenere alto il merito di credito dello ESM, sostituendo molti potenziali debitori (o società partecipate) bancari con un unico debitore unionale.

 

Il 13 dicembre 2018, l’Eurogruppo rigettava codesta proposta della Commissione e stabiliva che: “il DRI sarà rimpiazzato dal common backstop nel momento in cui quest’ultimo sarà introdotto”. Come ratificato dal Consiglio Europeo del 14 dicembre 2014, che incaricava l’Eurogruppo di completare la bozza per un Nuovo Trattato MES.

 

Ciò veniva compiuto nell’Eurogruppo del 13 giugno 2019, benché qui la relazione del Presidente non faccia alcun cenno alla DRI, e così pure le conclusioni del Consiglio Europeo del 21 giugno 2019.

 

Ma il 24 giugno 2019 sul sito dello MES compariva la frase di dicembre: “Dopo la istituzione del ‘common backstop’ del MES, il DRI per le banche sarà rimosso dalla lista degli strumenti di assistenza finanziaria del MES”. E lì campeggia ancor oggi, a testimoniare che il DRI è ancora in vigore e lo resterà sino al giorno in cui il Consiglio dei Governatori modificherà di nuovo “l’elenco degli strumenti di assistenza finanziaria di cui agli articoli da 14 a 18” in base all’art.19.

 

Come testimonia l’esistenza di una “bozza di delibera del Consiglio dei Governatori per l’annullamento della DRI”, comparsa sul sito dell’Eurogruppo del 4 dicembre 2019, con un disclaimer che recita: “la presente bozza di delibera fa parte del pacchetto di riforme del MES concordato in linea di principio nella riunione dell'Eurogruppo del 4 dicembre 2019, soggetta alla conclusione delle procedure nazionali. È disponibile solo a scopo informativo. Questo documento può essere formalmente adottato dall'organo decisionale competente del MES solo dopo l'entrata in vigore del Trattato MES, come modificato dal progetto di Accordo di modifica”.

 


Tale delibera di annullamento del DRI verrebbe adottata ai sensi del menzionato art.19 (“Il consiglio dei governatori può rivedere l’elenco degli strumenti di assistenza finanziaria di cui agli articoli da 14 a 18 e decidere di modificarlo”), quindi all’unanimità, come dispone Art.5.6.1 (“Il consiglio dei governatori adotta decisioni di comune accordo in merito a quanto segue: … i- la modifica dell’elenco degli strumenti di assistenza finanziaria utilizzabili da parte del MES ai sensi dell’articolo 19”), in comune disposto con l’Art.4.3 (“L’adozione di una decisione di comune accordo richiede l’unanimità dei membri partecipanti alla votazione. Le astensioni non ostano all’adozione di una decisione di comune accordo”).

Ne segue, che la DRI cesserà di esistere, solo se il rappresentante italiano nel Consiglio dei governatori non darà il proprio voto contrario.


E, tuttavia, la rimozione del DRI dalla lista degli strumenti di assistenza finanziaria del MES, non è esplicitamente menzionata nel Nuovo Trattato MES.

Sorgono spontanee alcune domande. Il governo italiano, nel chiedere al Parlamento autorizzazione alla approvazione del Nuovo Trattato MES:

  1. ha debitamente attratto l’attenzione del Parlamento sull’esistenza di una bozza di delibera per l’annullamento della DRI?
  2. ha reso il parlamento sufficientemente conscio che, un voto a favore del Nuovo Trattato MES è pure un voto a favore della abolizione della DRI?
  3. ha chiesto il consenso del Parlamento per la separata autorizzazione alla rimozione del DRI dalla lista degli strumenti di assistenza finanziaria del MES?

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