Paolo Maddalena - Sulla riforma costituzionale degli articoli 9 e 41
Ma desidero tuttavia lasciare da parte questo dannoso chiacchiericcio per annunciare l’ottima notizia della modifica definitiva degli articoli 9 e 41 della Costituzione, approvata ieri dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, e che pertanto non dovrà essere sottoposta al referendum confermativo (art.138 Cost.).
Si tratta di un avvenimento storico, poiché esso aggiunge al principio antropocentrico, su cui è fondata la Carta costituzionale, quello biocentrico, che pone al centro della tutela costituzionale l’ambiente nella sua interezza, che consiste nella sfera di circa 4 chilometri che circonda la terra (vedi definizione di ambiente della dichiarazione di Stoccolma del 1972 e sentenza della Corte costituzionale n. 378 del 2007).
E sottolineo in proposito che l’aggiunta all’articolo 9 del riferimento all’ambiente, alla biodiversità e agli ecosistemi e all’obbligo del legislatore di regolare la tutela degli animali ( il tutto nell’interesse della presente e delle future generazioni), vuol dire che da oggi in poi deve essere posta in primo piano quella gloriosa giurisprudenza costituzionale che ha considerato l’ambiente bene di valore primario e assoluto, non bilanciabile con altri interessi e, noto di sfuggita, vengono tra l’altro cancellate le due sole sentenze della Corte costituzionale, che hanno ammesso detto bilanciamento a proposito della legge obiettivo di Berlusconi e a proposito dell’Ilva.
Di questa importante svolta va reso onore ai proponenti DE PETRIS, NUGNES, COLLINA, PERILLI, GALLONE, L’ABBATE, BONINO, CALDEROLI e altri, che, agendo trasversalmente, e quasi in riparazione dei catastrofici errori delle precedenti modifiche costituzionali (vedi per tutte la modifica del titolo quinto di Bassanini), hanno ampliato l’area dei principi costituzionali inderogabili, adeguando l’intero ordito della Carta costituzionale alle esigenze del nostro tempo.
Molto importante è anche la modifica all’articolo 41 della Costituzione (relativo ai limiti posti alla proprietà privata, a favore dell’utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana), con la specifica aggiunta della tutela della salute e dell’ambiente, rendendo così indiscutibile l’applicabilità a detti ultimi beni di quanto disposto dall’articolo 1418 del Codice civile, in ordine alla dichiarazione di nullità.
Di questa trasformazione costituzionale dovrà tener conto il governo per quanto concerne le delocalizzazione di tante imprese, le quali per loro maggiore profitto gettano sul lastrico migliaia di famiglie.
Purtroppo anche oggi è da segnalare il caso della Pfizer (che negli ultimi tempi ha prodotto 23 miliardi di fatturato e 7 miliardi di profitto), la quale ha annunciato di voler tagliare oltre 200 posti di lavoro nella sua filiale di Catania, nonostante tale impresa sia in forte attivo e disponga di lavoratori di grande spessore per esperienza e livello culturale.
Insomma questa modifica costituzionale pone in evidenza quanto mi sono sentito in obbligo di sottolineare da oltre 20 anni, in ordine alla necessità di non porre sul mercato, e cioè di non privatizzare, il demanio costituzionale, i cui beni sono inalienabili, inusucapibili e inespropriabili.
Con un piccolo filo di speranza in più, invito tutti a dare attuazione agli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 11, 41, 42, 43 e 118 della nostra Costituzione repubblicana e democratica.
*Professor Paolo Maddalena. Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale e Presidente dell’associazione “Attuare la Costituzione”