Referendum: ormai solo i cittadini possono salvare la Costituzione e i loro diritti!
La c.d. “riforma della Giustizia”, è stata approvata da camera e senato con i soli voti della maggioranza di governo1.
Così la Costituzione, figlia della resistenza al fascismo e al nazismo, patrimonio politico e culturale di tutti cittadini, ancora una volta viene stravolta e mutilata per meschini interessi dei partiti di governo2.
La tutela della democrazia, l’indipendenza della magistratura, le garanzie previste dai costituenti sono affidate al voto dei cittadini.
Solo il voto referendario potrà respingere una revisione costituzionale, considerata obiettivo fondamentale del programma di governo che si propone con questa riforma di imporre principi e regole destinate a rafforzarne i poteri.
Il referendum, in contrasto con il titolo della nuova legge costituzionale proposta (riforma della giustizia), interviene, in realtà, esclusivamente sul principio di autoregolamentazione organizzativa della magistratura.
Il Presidente della Repubblica improvvidamente3, contro lo spirito della costituzione4, violando una serie di leggi e di prassi5 ha già firmato il 13 gennaio 2026 il decreto6 sull’indizione del referendum che dovrebbe avere luogo il 22 e 23 marzo 20267.
Nella stessa data si voterà anche per le elezioni suppletive che si tengono in Italia nel corso degli anni per eleggere i deputati o senatori dei collegi uninominali rimasti vacanti.
Cosa esclusa dalla legge e dalla prassi8.
In questo modo si rischia, per la brevità della campagna di informazione e per i toni che il dibattito sta assumendo, che i cittadini non colgano il vero obiettivo della riforma: la subordinazione della magistratura al controllo del governo.
Cosi il referendum costituzionale rischia di trasformarsi in un voto politico a favore o contro il governo ed il suo operato piuttosto che costituire una informata e ponderata valutazione di una riforma costituzionale che, nello spirito dei Costituenti (art. 138 Cost.), dovrebbe sempre coinvolgere maggioranza ed opposizione trattandosi del futuro della Legge Fondamentale del paese.
Una formulazione testuale quella dell’art 104 Cost, che la riforma ha inteso purtroppo stravolgere, che garantisce autonomia ed indipendenza alla magistratura che, non a caso, il Costituente ha voluto definire, come principio basilare dell’intero ordinamento costituzionale, un ordine “autonomo e indipendente da ogni altro potere”.
Dopo i tentativi dei governi, presieduti da Mussolini, di subordinare la magistratura al regime fascista, i Costituenti, con la creazione di un organo costituzionale autonomo e indipendente come il Consiglio Superiore della Magistratura, hanno inteso impedire interferenze del potere politico e legislativo nello svolgimento di una funzione fondamentale, non solo come quella di rendere giustizia in nome del popolo, escludendo l’esecutivo dalla gestione delle carriere o da qualsiasi altra interferenza. Ma anche per consentire alla magistratura, che operi e si comporti come unico ordine in cui la funzione inquirente-requirente e la funzione del giudicare sono espressione di un'unica attività (art. 107 Cost.) diretta all’obiettivo di assicurare e garantire una giustizia uguale per tutti.
Una attività per la quale i caratteri di autonomia, indipendenza e terzietà garantiscono ai cittadini che l’esercizio della giustizia sia assicurato da magistrati immuni da prevenzioni e condizionamenti di altri poteri e di organi dello stato.
In particolare la separazione dei poteri, e, quindi, l’indipendenza anche gerarchica di ogni magistrato compreso il pubblico ministero è per ora pienamente garantita dalla Costituzione e dalle leggi per attuarla (anche se in casi particolari il procuratore generale può con decreto motivato avocare a sé l’indagine!).
Ed in effetti, fin ora, la Costituzione ha costituito un baluardo contro i tentativi della maggioranza parlamentare e dell’esecutivo (si pensi alle leggi ad personam proposte dai governi Berlusconi) di controllare la magistratura e difendere i privilegi in violazione dello stato di diritto, della democrazia e del principio di legalità e di controllo.
Anche se la discussione sui pro e i contra della revisione costituzionale della c.d. separazione dei poteri è già iniziata da tempo, i cittadini elettori non sono per ora adeguatamente informati né sulle trasformazioni, abbastanza complesse, della separazione dei poteri perché, in realtà, la riforma dell’organizzazione della vita giudiziaria riguarda non solo il capovolgimento del principio costituzionale della unicità della funzione dei magistrati, che ne garantisce oggi autonomia, indipendenza ma anche il principio costituzionale di autoregolamentazione.
Un principio che la creazione proposta dalla riforma costituzionale di una Alta Corte disciplinare, supera, creando una forma di super controllo esterno dei magistrati e della loro attività, ponendo l’accento esclusivamente sulla loro responsabilità civile e penale.
Mentre i cittadini richiedono una migliore organizzazione della giustizia, un indispensabile incremento dell’organico tale da rendere i processi più brevi ed efficienti.
Obbiettivi non rinviabili e completamente ignorati da questa riforma, peraltro superflua, dato che la separazione dell’attività e non del ruolo tra PM e giudice è già in atto da tempo.
Del resto il presunto lassismo delle toghe sostenuto dal governo attuale per cui il CSM sarebbe troppo morbido nel valutare le responsabilità dei magistrati non trova alcun riscontro nei fatti: la sezione disciplinare del CSM dal 2023 ha emesso 194 sentenze, 23 delle quali sono di non luogo a procedere, 91 sono di assoluzione cioè il 47% mentre quelle di condanna sono 80 cioè il 41%9 ed il confronto con la Francia e la Spagna mostra una maggiore severità del nostro paese rispetto ai dati forniti dalla commissione per l’efficienza della giustizia del consiglio di Europa, addirittura le sanzioni in Italia sono state quattro volte la media Europea per cui il CSM in Italia avrebbe sanzionato quasi quattro volte più della media Europea i giudici sottoposti a procedimento disciplinare.
Dunque le carenze di organico, che dipendono anche da ragioni estranee al funzionamento della giustizia e dei processi, ma anche l’assenza dell’indispensabile supporto informatico, di personale e di finanziamento sono le vere riforme volte ad impedire che i processi durino anni, trasformandosi spesso in casi di denegata giustizia.
In realtà non solo il parlamento ed il governo ma anche i media, i social e l’opinione pubblica avrebbero dovuto impegnarsi in serene ed indispensabili sessioni di lavoro volte ad individuare gli interventi ormai non rinviabili per migliorare un servizio giustizia la cui responsabilità non va certo addossata ai soli magistrati e che certo non trova nessun fondamento nella c.d. separazione delle carriere.
Chi riflette sulle controriforme legislative che fanno meno rumore e che incontrano, perciò, meno resistenze, ma sono immediatamente applicabili, in materia di indagini giudiziarie, a partire dal controllo telefonico disposto dalla magistratura, di cui ha parlato ripetutamente ed in modo documentato il dott. Gratteri in numerosi libri ed interviste dalle quali emerge la distanza fra le dotazioni tecnologiche dello stato rispetto a quelle della criminalità, ha la sensazione che, questa riforma, anziché favorire le indagini sia orientata a renderle più difficili, soprattutto nei confronti del mondo politico e in quella galassia che vede come protagonisti politici, corruttori e corrotti.
Gli elettori, se non saranno raggiunti da informazioni, espresse chiaramente, sulle conseguenze politiche e istituzionali della controriforma della giustizia, che è “una e trina” (creazione di due CSM, introduzione del sorteggio in luogo dell'elezione dei componenti dei CSM e creazione dell’alta corte di disciplina), rischiano di essere vittime più della disinformazione o dei messaggi interessati dei partiti, piuttosto che di una chiara visione delle conseguenze del voto referendario.
Un voto che, come vedremo, e come lo stesso ministro della Giustizia Nordio ha, con candore, confessato, non riguarda affatto una riorganizzazione più efficiente, più rapida ed efficace della giustizia in Italia, cioè che giovi ai cittadini italiani, ma solo lo stravolgimento di quella distinzione funzionale delle carriere giudiziarie che, invece, secondo la costituzione vigente e secondo l’esperienza dichiarata di molti altri magistrati (ogni volta che cambiavano ruolo imparavano qualcosa di nuovo) fa sì che “I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni (non gerarchica)” (art. 107 Costituzione).
La riforma, invece, rischia di spaccare nettamente la magistratura in due settori distinti e separati per cui il pubblico ministero sveste i panni di magistrato, incaricato di individuare le prove sia a carico che a discarico dell’indagato, assumendo, piuttosto, quella di poliziotto e inquisitore che per di più segua in modo privilegiato gli indirizzi di politica giudiziaria imposti dal governo.
In secondo luogo con questa riforma si corre, anche, il rischio di sottoporre, sia l’organizzazione generale della giustizia penale che il singolo caso, alle indicazioni e alle prospettive politiche del Ministero della Giustizia.
Come ha sostenuto anche l’ANM in un documento approvato all’unanimità il 15 dicembre 202410 “La separazione delle carriere non risponde ad alcuna esigenza di miglioramento del servizio giustizia, ma determina l’isolamento del pubblico ministero, mortificandone la funzione di garanzia e abbandonandolo ad una logica securitaria, nonché ponendo le premesse per il concreto rischio del suo assoggettamento al potere esecutivo”, dal momento che le leggi per attuarla potranno accentuare ulteriormente la separazione se non addirittura la contrapposizione tra pubblico ministero e giudice.
È evidente la contrapposizione del nuovo indirizzo normativo con quanto previsto dalla costituzione vigente secondo la quale - art. 104 “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”.
Su altro piano vi è, anche, il rischio che gli elettori decidano di partecipare o meno al voto ignorando la differenza tra il referendum abrogativo, che riguarda le sole leggi ordinarie che, per produrre i suoi effetti abroganti (art 75 Cost.) deve avere la partecipazione al voto della maggioranza degli elettori e dei voti validamente espressi ed il referendum di revisione della costituzione, che può, confermare o meno, una riforma approvata con i soli voti della maggioranza di governo, previsto dall’art 138 Cost, e produrre i suoi effetti anche con la partecipazione di solo due elettori!
Gli elettori che pensassero che la loro astensione dal voto farebbe cadere la revisione costituzionale incorrerebbero, quindi, in un banale ma grave errore.
Lo stesso titolo “Riforma della Giustizia” con il quale viene presentata la revisione della costituzione rischia di trarre in inganno gli elettori che attendono da anni una vera riforma che, per una serie complessa di motivi, quali l’eccesso di liti infondate o di incaute e infondate denunzie penali e la carenza di organico, richiederebbero una vera riforma dell’organizzazione giudiziaria.
E anche perché l’dea di semplificare l’amministrazione della giustizia, eliminando il giudice conciliatore ed il pretore, ha caricato i Tribunali e le Corti di Appello di questioni che richiederebbero un incremento significativo di assunzioni di magistrati e di personale.
Infine, il modo in cui si è verificata la trasformazione del processo tradizionale, che prevedeva la partecipazione diretta nel processo di tutte le parti, in processo informatico, ha allontanato ulteriormente i cittadini dalla percezione della Giustizia rendendo ancora meno comprensibili e controllabili le lungaggini, la durata ed i risultati dei processi.
Quali siano i reali obiettivi della revisione costituzionale ora sottoposta a referendum è confermato dall’attivismo del ministro della giustizia Nordio ed i suoi colleghi nel rendere meno efficace l’opera della giustizia appellandosi strumentalmente a criteri di garanzia che per il modo in cui vengono proposti bloccano anziché favorire le indagini soprattutto nei confronti del mondo politico.
Alcune anime belle tra i costituzionalisti, perfino quando la loro posizione istituzionale passata o presente imporrebbe chiarezza ed obiettività, che invece si sono dichiarati favorevoli alla separazione delle carriere, innanzitutto fingono di ignorare che “il rischio di contaminazione” fra giudici, inquirenti e requirenti con le riforme legislative già attuate non esiste dato che la carriera dei magistrati è unica e il passaggio tra funzione inquirente-requirente e giudicante è possibile, per effetto della riforma Cartabia, solo una volta entro dieci anni dalla prima assegnazione.
In secondo luogo questa controriforma è, come si è detto, “una e trina” anche se, ad un osservatore superficiale, può apparire meramente procedurale in realtà stravolge i principi di autonomia e di indipendenza e autoregolamentazione che sono i principi fondamentali e i contenuti previsti dalla Costituzione.
Certo l’obiettivo fondamentale di questa controriforma è la creazione di due consigli superiori della magistratura in luogo di uno, uno sdoppiamento che presuppone un approccio politico culturale diverso o addirittura contrapposto come abbiamo già ricordato. Da un lato la funzione inquirente e dall’altra quella giudicante.
Una distinzione che potrebbe essere accentuata se si prevedessero due concorsi diversi e più in generale due linee di formazione professione e di aggiornamento professionale distinte e separate, senza fra l’altro tenere conto dei principi e delle regole previste dalla Costituzione.
Per quanto riguarda la formazione dei due consigli la sostituzione del sorteggio all’elezione rappresenta una soluzione che appare secondo l’opinione dei riformatori uno strumento per garantire l’imparzialità delle scelte che riguardano la carriera, le promozioni e l’intera organizzazione del servizio giustizia realizzando l’emarginazione delle correnti dei magistrati considerate responsabili delle carenze dell’organizzazione giudiziaria e soprattutto dell’eccessiva clemenza delle sanzioni inflitte ai magistrati sottoposti a giudizio disciplinare affidate per il futuro ad una Alta Corte distinta dai due CSM destinata a garantire imparzialità ed autonomia di giudizio.
La riforma ha la dichiarata intenzione di emarginare le correnti dei magistrati dall’organizzazione della giustizia e delle carriere ad ogni livello ed in particolare dalla delicata funzione di garantire la deontologia dei magistrati e la loro indipendenza soprattutto nei giudizi disciplinari.
Una innovazione che presuppone innanzi tutto un giudizio negativo sulle associazioni dei magistrati che, invece, con le loro riviste, convegni e seminari hanno contribuito alla formazione scientifica e professionale dei magistrati soprattutto perché indispensabile per la vigenza di una Costituzione come la nostra con le sue grandi e positive innovazioni in materia di diritti e di doveri che riguardano ed interferiscono con l’intera organizzazione economica, politica e sociale della Repubblica rendendo l’interpretazione di un sistema normativo che soltanto in parte si è adeguato ai suoi principi ed ai suoi valori in ogni campo.
Una attività particolarmente complessa e delicata che impone studio, aggiornamento e un confronto che a torto, spesso, viene considerato invece un aspetto negativo perché implicherebbe una politicizzazione di giudizio che è propria dei principi e dei valori, dei diritti e dei doveri, e soprattutto delle garanzie dei principi democratici sancite dalla Costituzione.
La previsione del sorteggio non produrrà certo l’effetto di realizzare una più oculata organizzazione delle carriere e più in generale del servizio giustizia. Innanzitutto perché la causalità insita nel sorteggio non sembra certo il modo migliore per attribuire inevitabilmente e a caso funzioni complesse e delicate, dando così per scontato un giudizio complessivamente totalmente negativo dell’associazionismo giudiziario che ha avuto nel tempo non poche influenze positive nella formazione professionale dei magistrati che ridurrebbe la “organizzazione della giustizia” ad una mera ed asettica “questione di carriere”.
Ignorando fra l’altro che è da gattini ciechi addossare le responsabilità di disfunzioni e ritardi, parzialità e connivenze nella gestione delle carriere e nei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati, ai soli magistrati come se le scelte compiute dal CSM in carica non fossero state condivise dai rappresentati eletti dal parlamento i quali sono usciti dal caso Palamara come candide ed ignare colombe.
L’assoluta ignoranza dei rilievi dell’opposizione parlamentare che nel caso della revisione costituzionale dovrebbe avere un ruolo determinante, come previsto dall’articolo 138 Cost. che impone con la seconda delibera parlamentare l’approvazione del progetto di riforma con la maggioranza dei due terzi, non solo è la conferma dell’arroganza del governo nel mutare unilateralmente i principi e le regole dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura che potranno essere ulteriormente minacciate dalle leggi di attuazione della riforma, ma costituiscono, anche, un evidente rischio di una pericolosa deriva per la democrazia in vista delle successive revisioni costituzionali.
Coloro che si impegnano per un voto favorevole ignorano o fingono di ignorare che come ha già preannunciato la premier che l’impegno del governo nella riforma della Costituzione, anziché rivolgersi ad una riforma oculata ed obiettiva dell’organizzazione della giustizia, sembra rivolto ad una interferenza del governo nell’attività giudiziaria in contrasto con il dettato costituzionale che ne prevede l’autonomia e l’indipendenza.
Un atteggiamento che si estende ad una sorta di fastidio che il governo in carica manifesta nei confronti di tutti gli organi a cui la costituzione affida il controllo a partire dal ruolo fondamentale della Corte dei Conti, della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato e della Banca d’Italia.
Regolati i conti con la magistratura il governo rilancerà, come ha già preannunciato, la pericolosa riforma del premierato. Una riforma destinata a ridurre i poteri di garante della Costituzione del Presidente della Repubblica e di ulteriore riduzione del ruolo del Parlamento e del ruolo dell’opposizione. Una deriva già confermata da una legislazione repressiva di ogni forma di dissenso di cui l’uso sempre più indiscriminato del decreto legge anche a proposito di leggi che limitano pericolosamente le libertà ed i diritti sanciti dalla costituzione instaurando di fatto un clima illiberale che sta esercitando la sua influenza sull’insegnamento ad ogni livello, dall’università alle scuole di ogni ordine e grado dove i presidi si arrogano il diritto di interferire pesantemente sull’esercizio della libertà di insegnamento.
Quindi il NO alla controriforma costituzionale sulla quale dovremo esprime fra breve il nostro voto non solo è una scelta consapevole su una riforma che non esercita un’influenza positiva sul c.d. servizio giustizia ma rischia di peggiorarlo in modo grave interferendo in modo pericoloso sull’indipendenza e l’autonomia del Pubblico Ministero (circa 2000) con un proprio CSM, ma rappresenta anche un chiaro segnale per il governo di iniziare con questa riforma il suo progetto di stravolgimento di un sistema Costituzionale, attaccato non solo frontalmente da errate ed improvvide riforme con il c.d. premierato all’italiana, obiettivo primario e irrinunciabile del governo in carica, ma anche in modo meno diretto con una serie di provvedimenti normativi approvati, manco a dirlo, con decreto che mettono a dura prova il ruolo di garanzia, presente e soprattutto futuro, della Costituzione, del Presidente della Repubblica e della Corte Costituzionale.
L’obiettivo principale del governo Meloni è però quello del cd premierato all’italiana, una revisione costituzionale, che conferma l’intenzione, tipica di ogni governo autoritario di concentrare in un solo uomo tutto i poteri fondamentali di uno Stato, sia a livello interno che internazionale.
Come se l’esperienza di sistemi presidenziali sia in molti paesi dell’America Latina che in Africa non sconsigliassero ogni forma di stato e di governo che unifichi arbitrariamente la rappresentanza politica soprattutto quando capo del governo e capo dello stato sono la stessa persona, una soluzione istituzionale che rende meno agevole le vicende di diritto internazionale che spesso non rispecchiano le esigenze ed i diritti dei cittadini.
La definizione di premierato all’italiana, come hanno sottolineato, anche, fra gli altri, Gaetano Azzariti, Gustavo Zagrebelsky, Alberto Lucarelli e Massimo Villone è un neologismo che contiene in sé il germe populista : cioè l’idea che il modo migliore e più immediato e diretto di avere un governo efficace, titolare di pieni poteri, decisionista, solido, responsabile, difronte agli elettori sia quello di una elezione diretta del premier da parte cittadini elettori, perché costituirebbe una espressione idonea a concentrare il potere di rappresentare i cittadini in uno solo, ignorando parlamento ed opposizione.
Una soluzione, quindi, che tende a concentrare in una sola persona ogni potere, declassando non solo il ruolo del parlamento, dell’opposizione e dei partiti ma anche degli organi di controllo (Corte dei Conti, Consiglio di Stato, Banca d’Italia, Corte Costituzionale), ma anche quella complessa macchina amministrativa che dovrebbe esprimere la funzione di un expertise bipartisan e non certo di sostegno unilaterale a delle politiche governative.
L’idea di concentrare in una sola persona una serie di poteri e decisioni che fin dai tempi della prima commissione incaricata di riformare la Costituzione italiana ha connotato ogni progetto di revisione della costituzione: l’obiettivo è il mito della stabilità del governo.
La confusione e la superficialità sono arrivate al punto che l’ipotesi di un premier eletto direttamente dai cittadini è stata definita con la figura del sindaco d’Italia, ignorando che soprattutto nei centri piccoli e piccolissimi questa riforma ha accentuato ulteriormente il carattere tribale - familiare della gestione politica amministrativa e che comunque anche non di rado nelle grandi città il sindaco è diventato il principale artefice dei rapporti economici sociali e politico istituzionali riducendo drasticamente il ruolo dell’opposizione e, quindi, il dibattito sui grandi progetti di trasformazione territoriale e culturale che nell’età della globalizzazione sono divenuti fondamentali.
La personalizzazione del ruolo del Presidente del consiglio dei ministri non a caso, sempre più spesso definito capo del governo, come ai tempi del fascismo, per quanto riguarda l’organizzazione costituzionale dello Stato e della società sembra innanzitutto limitare il ruolo del Presidente della Repubblica quale garante, non solo del rispetto della costituzione e delle istituzioni da essa regolate, ma, anche, come rappresentante dello Stato e della società nella sua unità.
L’idea sottesa al premierato proposto dal governo in carica è che il premier essendo eletto direttamente dai cittadini tende a togliere rilievo alla molteplicità di compiti che attualmente la costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica.
Il pluralismo dei poteri previsto dalla Costituzione e in particolare il ruolo di moral suasion11 del Presidente della Repubblica riuscirebbero drasticamente limitati anche perché l’elezione diretta del Premier, se accompagnata dalla attribuzione allo stesso premier del potere di scioglimento anticipato delle camere renderebbe il premier non solo il garante della stabilità del governo ma anche arbitro delle crisi anche parziali di governo non rare in caso di governi di coalizione sottraendo al Presidente della Repubblica il ruolo di autentico arbitro delle crisi di governo.
L’attribuzione del ruolo di presidente del consiglio a personalità di particolare rilievo economico, politico, istituzionale che ha caratterizzato l’esperienza politica istituzionale dell’ultimo decennio, oggetto di critica anche da parte di osservatori politici, studiosi e costituzionalisti di diversa estrazione, è una delle ragioni che hanno indotto il governo Meloni a predisporre la proposta del c.d. premierato all’italiana sottraendo al presidente della Repubblica il potere di arbitrio delle crisi di governo e dello scioglimento anticipato delle camere.
Tutto ciò può divenire una pericolosa arma di ricatto nelle mani del Premier non solo nei confronti dei partiti di governo ma anche dell’opposizione.
Non va dimenticato, infine, che l’insofferenza della premier e dei suoi ministri, non solo nei confronti della stampa e del sistema multimediale ma anche della magistratura, della Corte Costituzionale e della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e della Banca d’Italia, sono indice dell’atteggiamento di fastidio per ogni forma di controllo democratico delle istituzioni che per anni hanno assicurato l’autonomia dei poteri ma anche l’autonomia e l’indipendenza dei poteri di controllo che a partire dalla magistratura assicurano, non senza limiti e contraddizioni che andrebbero eliminate, garantendo l’esistenza di un sistema costituzionale democratico.
Dunque regolati i conti con la magistratura il governo rilancerà, come ha già preannunciato, la riforma del premierato intesa a trasformare in modo radicale il rapporto fra i poteri dello Stato e gli istituti di garanzia previsti dalla costituzione.
Si tratta di una deriva autoritaria, già confermata da ogni forma repressiva nei confronti di ogni forma di dissenso politico e civile di cui l’ostilità verso i sindacati è l’espressione più evidente. Deriva che si basa sempre più sull’uso indiscriminato del decreto legge (nel 2025 prodotti 200 DL in 365 giorni)12 anche a proposito di norme che limitano pericolosamente le libertà ed i diritti sanciti dalla Costituzione instaurando di fatto un clima illiberale che come detto influenza anche l’insegnamento ad ogni livello e pone il parlamento come semplice spettatore e non più legislatore e rappresentante dei cittadini.
Prof. Carlo Amirante
Avv. Giuseppe Mantia
Indicazioni per ulteriori approfondimenti
- intervista prof. Gaetano Azzariti “Un suicidio istituzionale all’italiana” colloquio con Gaetano Azzariti di Simone Alliva in l’Espresso del 21 giugno 2024 https://www.calameo.com/read/00731720847a6a53b2b7c
- intervista della Presidente di magistratura democratica Silvia Albano in https://www.youtube.com/watch?v=WdC6PbieSPA
- notazioni critiche sul premierato elettivo Astrid online https://www.astrid-online.it/static/upload/cian/ciancio_fed_18_25.pdf
- le democrazie sotto stress il pasticciaccio brutto del premierato 21 maggio 2024 in costituzionalismo.it https://www.costituzionalismo.it/le-democrazie-sotto-stress-e-il-pasticciaccio-brutto-del-premierato/
- il premier “piglia tutto” e lo squilibrio dei poteri questione giustizia 21 maggio 2024 -premierato e riforme costituzionali : il mito della governabilità in https://www.questionegiustizia.it/articolo/premier-pigliatutto
- Audizione informale del dott. Aldo Policastro, Procuratore Generale di Napoli, dinanzi all’Ufficio di Presidenza della Comm. Affari costituzionali del Senato, avente ad oggetto i Ddl nn. 1353 e 504 (Ordinamento giurisdizionale e Corte disciplinare) https://www.questionegiustizia.it/articolo/audizione-policastro
Infine fondamentale per la comprensione della crisi in cui vive il costituzionalismo cfr Gustavo Zagrebelsky in particolare il suo libro del 2023 "Tempi difficili per la Costituzione. Gli smarrimenti dei costituzionalisti" (Laterza), dove analizza la perdita di sostanza della Carta e il ruolo dei giuristi; altre sue opere e contributi, come "Costituzione della povertà", evidenziano il bisogno di attualizzare i principi costituzionali e valoriali (Vangelo e Costituzione) di fronte alle sfide contemporanee e alle disuguaglianze sociali.
1perché i quattro voti di Calenda sono risultati non indispensabili.
2 Alla Camera la riforma ha raccolto: Prima Lettura (16 gennaio 2025): 174 a favore, 92 contrari, 5 astenuti. Seconda Lettura (18 settembre 2025): 243 a favore, 109 contrari, 6 astenuti.
Al Senato la riforma ha raccolto 112 voti favorevoli, meno di quelli necessari per raggiungere i due terzi dei 205 senatori, pari a 137. Hanno votato a favore i partiti di centrodestra insieme ad Azione. Italia Viva si è astenuta mentre Partito Democratico, Alleanza Verdi-sinistra e Movimento 5 Stelle hanno votato contro.
3 Il TAR Lazio ha rinviato al 27 gennaio 2026 la decisione del ricorso proposto da un comitato di quindici giuristi per contestare la data del referendum stabilita dal governo ed avallata dal Presidente della Repubblica e spostarla in avanti.
4 L’articolo 138 della Carta fondamentale impone di attendere tre mesi dall’approvazione della legge da parte del Parlamento per dare la possibilità a tutti i soggetti titolari del potere di richiedere il referendum costituzionale oppositivo di sottoporla al giudizio popolare
5 https://www.giustiziainsieme.it/articolo/3759-l-indizione-del-referendum-nel-rispetto-delle-regole
8 Nel referendum confermativo (costituzionale), art. 138 Cost., il focus è sulla Costituzione stessa e l'accorpamento con altre consultazioni politiche (elezioni) è considerato altamente problematico e raro, se non vietato, per non interferire con l’esame approfondito della riforma costituzionale richiesta dalla costituzione.
10 "In difesa della Costituzione": il documento dell'ANM in sulla riforma dell’ordinamento giudiziario | Sistema Penale | SP
11https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892179479.pdf?srsltid=AfmBOopx14LM_8NU1MXPvSnLgPQclaYTjL_CGXnrkcz9nBgRjbqftvOz

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