La "teoria filo-europeista" sbugiardata dalla Corte costituzionale tedesca
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Sul rinvio della Corte costituzionale tedesca del "programma di acquisto di titoli del debito pubblico dei paesi aderenti all'UEM" (c.d. Outright Monetary Transaction), alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, nel suo blog Orizzonte 48 Luciano Barra Caracciolo sottolinea alcuni punti chiave fondamentali.
In primo luogo, per la prima volta "nella sua storia", la Corte di Karlshrue si considera, rispetto alla Corte europea, un mero "giudice nazionale". Al contrario del rinvio pieno della Corte costituzionale italiana con ordinanza 18 luglio 2013, n.207, la Corte tedesca adisce la via interpretativa europea, "ma solo a metà", non dichiarando apertamente che il sindacato, in via principale ed esclusiva, sulla rispondenza ai trattati di un atto di una istituzione "europea", cioè la BCE, spetti alla competenza della Corte europea.
Clamorosamente, prosegue Luciano Barra Caracciolo, la Corte di Karlsruhe non sospende il giudizio in attesa di quello emanato dalla CGUE, ma anzi fissa "a prescindere" una data per il proprio pronunciamento definitivo (il 18 marzo), assumendo una superiorità gerarchica nell'ambito dei rispettivi autonomi oggetti di giudizio. E fissa poi le condizioni alle quali la CGUE potrà pronunziarsi in modo da rendere accettabile dalla Germania il suddetto OMT - riassumibili nella delimitazione del programma di acquisti a obiettivi limiti quantitativi e di tempo, cioè esattamente il contrario di quello che è il fulcro indispensabile della efficacia che possono dispiegare sui mercati questo tipo di interventi "ventilati".
Mentre la Corte costituzionale italiana si "assoggetta" unilateralmente alla'interpretazione giurisprudenziale europea, la Corte tedesca emana sostanzialmente un "ultimatum". La rilevanza della pronuncia pregiudiziale europea non può influire sull'esito pratico e finale di tale decisione, se non aderendo alle condizioni unilateralmente preindicate dai tedeschi: l'OMT immaginato (a parole) da Draghi è accettabile e avrà vita solo in quanto interpretato per la loro convenienza nazionale.
La Germania, prosegue nella sua analisi Luciano Barra Caracciolo ha ragione: in base agli artt.123 e 124 del TFUE, non solo è vietato l'acquisto "diretto" di titoli del debito pubblico degli Stati da parte della BCE (art.123), ma è altresì vietata "qualsiasi misura non basata su considerazioni prudenziali che offra", tra gli altri, agli stessi Stati, "un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie" (art.124). In aggiunta, e a coronamento, l'art.125 TFUE, stabilisce che l'Unione Europea, ovviamente inclusa la BCE, "non risponde degi impegni assunti...dalle amministrazioni statali...di qualsiasi Stato membro".
E se è vero come è vero che la Germania ha ragione, proseguee il giurista italiano, è clamorosamente comprovata l'errore di fondo della "teoria filo-europeista" secondo la quale la moneta unica, e lo stesso Trattato in quanto considerato inscindibile dalla "unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro" (art,3, par.4, TUE), rientrino nell'ambito del diritto pattizio "solidaristico"; cioè fra quei trattati volti alla cooperazione, anche solo meramente economica, tra gli Stati che vi aderiscono, gli unici consentiti all'Italia dall'art.11 Cost.
Il Trattato (fin da Maastricht), conclude Caracciolo, è stato espressamente congegnato non per fondarsi su una qualche forma di solidarietà finanziaria e fiscale, ma, al contrario, sulla sua espressa esclusione. I sostenitori italiani della costruzione europea solidaristica e cooperativa commettono una grave negligenza nell'adempimento dell'obbligo costituzionale di interpretazione e corretta esecuzione dei trattati solo in conformità alle condizioni cui li sottopone, per tutta la loro durata, l'art.11 della Costituzione.

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