Oltre la Legge 146: il richiamo dell'Europa che boccia le restrizioni italiane allo sciopero

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Oltre la Legge 146: il richiamo dell'Europa che boccia le restrizioni italiane allo sciopero

 

di Gentili, F. Giusti, S. Macera

Esiste ancora il diritto di sciopero in Italia? Questa domanda dovrebbe aprire ogni assemblea nei luoghi di lavoro e nella società. Circoscrivere il diritto di sciopero è stato l’obiettivo principe per molti governi da quando, a inizio anni Novanta del secolo scorso, si è costruita ad arte una legislazione atta a limitare l’impatto di questa forma di lotta. Prima ancora i sindacati confederali avevano firmato il codice di autoregolamentazione da cui scaturì la norma sui servizi essenziali, la quale impone di garantirne la continuità anche in caso di sciopero.[1] Al resto ha pensato la Commissione di Garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Cgsse), con richiami e sanzioni continue effettuate con il sostegno aperto e dichiarato dell’attuale compagine di centrodestra.

Che in Italia il diritto di sciopero nei servizi pubblici sia limitato è cosa risaputa, ma il fatto nuovo è rappresentato dal richiamo del Comitato europeo dei diritti sociali (Ceds), chiamato a vigilare sul rispetto della Carta Sociale Europea – un documento che, fin dai primi anni Sessanta, mette insieme diritti sociali ed economici. E il Governo? Invece di adeguarsi al richiamo farà come con il Trattamento di fine Servizio, non ascoltando i richiami della Ue per accorciarne i tempi di pagamento? Ancora oggi, in effetti, è in atto una discriminazione intollerabile ai danni dei lavoratori della Pubblica Amministrazione, per non dire del fatto che il prestito con bassi tassi di interesse fa solo gli interessi delle Banche. Meloni ignorerà il richiamo del Ceds, perseverando nella tracotanza verso i lavoratori e nella subalternità nei confronti dei datori di lavoro e dei signori della guerra?

Il richiamo concerne soprattutto l’obbligo di annunciare la durata dello sciopero, le settimane di anticipo richieste e i frequenti interventi sanzionatori della Commissione di garanzia. Pochi sanno che, al contrario di quanto avviene in tanti altri paesi, gli scioperi in Italia possono durare al massimo un solo giorno. Inoltre in diversi periodi dell’anno è proibito scioperare e, infine, tra uno sciopero e l’altro devono trascorrere diversi giorni (la cosiddetta “norma di rarefazione”). Queste norme, ritenute dal Governo fin troppo moderate, dal Ceds vengono invece considerate fortemente lesive del diritto di sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici.

A distanza di settimane dalle sanzioni inflitte ai sindacati che, appellandosi ai principi costituzionali, in settembre e ottobre avevano proclamato sciopero senza rispettare le tempistiche previste dalla L. 146, questo pronunciamento europeo sconfessa la Commissione di Garanzia e riconosce la legittimità delle nostre istanze. Dal canto proprio, il Governo vorrebbe intanto imporre ai lavoratori dei trasporti l’obbligo di comunicare l’adesione allo sciopero con ulteriori giorni di anticipo. Di più: in base a una proposta di Fratelli d’Italia relativa al settore in questione, l’adesione individuale alla protesta dovrebbe essere comunicata obbligatoriamente e con anticipo. Una ennesima dimostrazione della volontà del centro-destra di limitare la libertà di sciopero e di ridurre ai minimi termini le tutele collettive nei luoghi di lavoro.

L’art. 40 della Carta costituzionale tutela il diritto allo sciopero inteso non solo come diritto individuale, ma anche collettivo e sociale. Tuttavia, affinché lo sciopero sia un efficace strumento per ottenere cambiamenti sensibili dev’essere esercitato senza lacci e lacciuoli e senza timore di sbilanciare il diritto stesso a favore dei salariati, visti gli impari rapporti di forza in azienda tra lavoratore e imprenditore. Da tanti anni, invece, il diritto del lavoro è sbilanciato a favore dei datori con la conseguenza d’una sempre maggiore vulnerabilità dei diritti collettivi.

Una domanda meriterebbe invece immediata risposta: forse il legislatore ha ritenuto sconsiderato e sregolato l’esercizio dello sciopero al di fuori della legge 146, ossia al di fuori dell’obbligo di garantire dei servizi minimi essenziali? Ma ora che tale norma viene ritenuta iniqua e lesiva del diritto, lo stesso legislatore sarà propenso a rivedere le proprie posizioni?

Certo, i tentativi di ostacolare l’esercizio del diritto di sciopero vengono da lontano. Ad esempio, al momento dell’entrata in vigore della Costituzione non si è avuta l’abrogazione del divieto di sciopero imposto dal codice Rocco: solo nel 1960 questa norma venne considerata illegittima e anticostituzionale.

Il Codice Rocco venne ereditato dal fascismo e con esso, anche, tante norme la cui rimozione dagli ordinamenti è arrivata con anni di ritardo. Il punto è questo: per ostacolare il pieno dispiegarsi del conflitto di classe molte norme totalitarie sono rimaste a lungo intoccate, nonostante il palese contrasto con il dettato costituzionale.

Proviamo a riassumere il percorso storico:

- dopo la liberazione dal fascismo, le norme anti-sciopero previste dal codice penale Rocco rimasero al loro posto sino al 1960 pur non essendo di fatto esercitate. Ciò conferma che, in anni difficili come furono quelli postbellici, c’erano forse maggiori libertà di movimento e agibilità democratica che nella fase attuale. A garantirla erano le lotte sindacali e la pressione, certo non rivoluzionaria ma incisiva, dei partiti di massa del movimento operaio;

- nell’immediato dopoguerra molti ex-fascisti continuarono a rivestire il ruolo di dirigenti e funzionari della polizia. Nell’apparato statale nostrano non vi fu un autentico repulisti e le forze più conservatrici della Repubblica ne approfittarono per usare a finalità repressive e antioperaie un personale fortemente compromesso con l’esperienza dittatoriale;

- nel 1970 il Parlamento approvò lo Statuto dei Lavoratori. Sul piano del riconoscimento dei propri diritti, per molti fu un significativo passo in avanti. Tuttavia, i lavoratori delle aziende con meno di quindici dipendenti rimanevano esclusi dalle garanzie previste da questo provvedimento. Perciò il PCI si astenne, quando al riguardo si ebbe la votazione finale. Peraltro, nei decenni successivi, il proposito padronale di aggirare lo Statuto si tradusse in una ulteriore espansione delle piccole imprese, già molto presenti nel tessuto produttivo nostrano;

- dopo le audaci lotte degli anni Sessanta e Settanta, nel 1978 si arrivò a quella svolta dell’Eur con la quale le grandi confederazioni sindacali accettavano la politica dei sacrifici. Seguì un decennio regressivo, nel corso del quale sarebbe stata cancellata la scala mobile avviando, nella sostanza, quel lungo processo di erosione del potere di acquisto e di contrattazione ancora in atto ai nostri giorni;

- in questo contesto sfavorevole si è arrivati alla Legge 146 del 1990, che prevede l’obbligo di assicurare, in caso di sciopero, alcuni servizi pubblici essenziali a “salvaguardia” dei diritti della persona: «il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione».

Da allora, il richiamo ai servizi minimi essenziali e alla tutela dei cittadini serve a legittimare gli interventi antioperai del legislatore. Non è privo di significato, poi, che una delle organizzazioni favorevoli alla limitazione del diritto di sciopero, la UIL, abbia preso l’usanza di definirsi non sindacato dei lavoratori ma dei “cittadini”. L’auspicio è i suoi aderenti (nella più parte, lavoratori a loro volta) si rendano conto essere stati manipolati e usati per ben altri fini.

In generale, se convocato e gestito con tempistiche diverse da quelle previste dalla 146, lo sciopero viene giudicato illecito perché passibile di mettere a rischio la produttività dell’azienda, con ciò pregiudicando l’iniziativa economica dell’imprenditore.

Il partito unico della limitazione del diritto di sciopero, dunque, s’ispira al principio secondo il quale la protesta non dovrebbe recare danno alla produzione e alla produttività – come se fosse possibile esercitare un diritto sociale all’insegna della conflittualità senza rompere quell’insano equilibrio che vede soccombere la forza lavoro rispetto alla parte datoriale.

Queste considerazioni dovrebbero indurci a prendere l’iniziativa su alcune questioni:

  • il pronunciamento a tutela dell’esercizio di sciopero non deve restare lettera morta ma dare inizio a un’iniziativa volta a cancellare la L. 146 del 1990;
  • l’esercizio del diritto di sciopero non dev’essere subordinato alla salvaguardia di produzione e produttività e, a nostro avviso, neppure al rispetto di quei cosiddetti “diritti dei cittadini” che, non a caso, sono evocati solo quando chi lavora agisce il conflitto. Mentre non vengono mai riconosciuti come tali quando, per dire, i pendolari si lamentano d’un trasporto pubblico a dir poco inadeguato. In quest’ottica, occorre mobilitarsi pure per l’abrogazione di alcuni reati specifici, costruiti ad arte contro picchetti, blocchi stradali e della produzione e frutto di norme pensate per limitare la conflittualità nei luoghi di lavoro;
  • sarebbe da rimuovere anche il reato di violenza privata previsto dall’art. 610 del Codice Penale.

Gli scioperi debbono tornare a essere un diritto esercitabile senza che vengano previsti servizi minimi essenziali e procedure atte a limitarne l’efficacia. Certe restrizioni servono solo a consentire ai datori pubblici e privati di sottoscrivere intese al ribasso e contratti nazionali con secche erosioni del potere di acquisto. Lo sciopero è un diritto che ne garantisce e ne sostiene altri. Averlo ingabbiato per anni ha solo indebolito i lavoratori e il loro potere contrattuale.

[1] La L. 146/1990 prevede che nei servizi ritenuti essenziali – molti dei quali, in realtà, non lo sono affatto –, in caso di sciopero, vada garantita una minima continuità nell’erogazione del servizio e serva un preavviso maggiore prima di indire lo sciopero. La stessa norma prevede la possibilità della precettazione per la mancata ottemperanza a tali regole.

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