Il caso Roggero e la cronaca che alimenta la polarizzazione
La vicenda di Mario Roggero si è trasformata da caso giudiziario a politico e mediatico, suscitando diverse riflessioni (e inevitabili polemiche) su temi come ordine e sicurezza pubblica, ordinamento penale e risarcimento del danno.
I profili legale e giudiziario sono già stati oggetto di dibattimento e ampio confronto tra le tesi dell’accusa e della difesa nei tre gradi di giudizio. Un confronto che ha investito (anche ma non solo) l’istituto della legittima difesa, regolato in Italia dall’art. 52 del Codice penale.
La disciplina della legittima difesa è stata modificata alcuni anni fa dalla legge n. 36 del 26 aprile 2019, che ha introdotto una sorta di presunzione di proporzionalità tra la difesa e l'offesa qualora, in uno dei luoghi previsti, un soggetto ricorra ad un'arma legittimamente detenuta (o altro mezzo idoneo) per difendere la propria o altrui incolumità, o i beni propri o altrui, in presenza di pericolo d'aggressione. Resta impregiudicato il fatto che: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta”. Come si può notare, nonostante le modifiche del 2019, al singolo cittadino resta precluso il potere di sostituirsi alla potestà punitiva dello Stato, tranne nell’ipotesi nella quale sia stato obbligato a commettere il fatto per difendere sé stesso (o altri) da un pericolo reale, attuale e contingente.
La questione dell’incapacità di intendere e volere al momento del fatto, che esclude la punibilità (art. 85 codice penale), è stata rigettata dai giudici, mentre non fa testo la condizione emotiva del soggetto agente, che non trova riscontri nel diritto positivo. E analoghe considerazioni potrebbero farsi riguardo a presunte inefficienze della giustizia, che richiederebbero semmai ben altre risposte.
La portata dell’istituto della legittima difesa è stata più volte affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha chiarito come la difesa, oltre che necessaria, debba essere sempre proporzionata all’offesa; che la reazione non possa mai essere eccedente rispetto all’attualità del pericolo e che la legittima difesa non possa mai coprire condotte volte a neutralizzare l’aggressore quando il pericolo è cessato. Nel caso Roggero la condanna è stata determinata proprio dal fatto che per i giudici la minaccia non fosse più attuale, ragion per cui si è ritenuto che si fossero superati i limiti della difesa legittima. E che quest’ultima non possa essere invocata per giustificare condotte di natura ritorsiva o punitive è un principio più volte ribadito dalla Suprema Corte, per quanto è di questi giorni la notizia di una proposta di legge che vorrebbe ampliare notevolmente lo spettro della norma, che si presterebbe a non poche critiche sotto il profilo dei principi generali.
La vicenda, come sappiamo, è divenuta immediatamente un caso mediatico, ingenerando una forte polarizzazione tra coloro che hanno manifestato solidarietà e comprensione, per lo meno sotto il profilo umano, e i sostenitori della tesi secondo la quale nessuno possa ricorrere alla giustizia fai-da-te. Il tutto accompagnato da una serie di posizioni intermedie, che hanno investito anche la questione del risarcimento dei danni e l’ipotetica grazia al condannato, prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica.
Non occorre spendere molte parole per constatare quanto la tendenza alla polarizzazione sembri insita nella nostra società. E quanto tutto questo possa prestarsi a strumentalizzazioni di ogni tipo, a maggior ragione in una fase storica attraversata da gravi problemi, dal rischio di escalation internazionale, alla crisi economica strutturale, fino alla compressione dei diritti sociali. Sempre l’esperienza insegna come un’opinione pubblica polarizzata è molto più controllabile di una bene informata. E per quanto non siamo in possesso di elementi per dimostrare questa tesi, ci sia consentito per lo meno il ricorso al ragionamento logico.
E, se come diceva qualcuno a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si prende, non appare del tutto peregrino ipotizzare che un fatto del genere, peraltro non l’unico, possa rappresentare un’occasione per sviare l’attenzione della pubblica opinione. L’esperienza degli ultimi anni insegna come una forte attenzione mediatica non possa quasi mai dirsi frutto del caso.
Un altro aspetto molto attenzionato da media e opinione pubblica, come accennavamo, investe il risarcimento dei danni. La provvisionale in favore dei parenti delle vittime di reato è niente di più che una mera applicazione della legge, visto e considerato che la norma generale del nostro ordinamento (l’art. 2043 del codice civile) trova applicazione senza alcun detrimento della dignità giuridica dell’individuo, compresi coloro che hanno violato la legge. Casomai si potrebbe ipotizzare che il caso Roggero possa evocare una riflessione normativa in una prospettiva futura (de iure condendo, come dicono gli addetti ai lavori). Un’implementazione normativa che prevedesse, per esempio, l’esclusione di un qualunque automatismo a fronte di consumazione di condotte criminali e una rivisitazione dei criteri per la definizione del danno potrebbe essere una strada percorribile, mettendo da parte slogan o emozioni del momento, che, al pari della fretta, non sono mai buoni consiglieri. In altri termini, una revisione equilibrata che potrebbe rafforzare la coerenza del sistema, senza scivolare in logiche (presuntamente) punitive o vendicative.
E sarebbe auspicabile una maggiore prudenza da parte degli organi d’informazione, che in molte (forse troppe) occasioni manifestano una certa tendenza alla spettacolarizzazione della giustizia, una condotta non certo in linea con la deontologia professionale.
Un argomento sul quale sarebbe difficile fare leva riguarda l’organico delle forze dell’ordine, visto che stando ai dati ufficiali quello italiano sarebbe superiore ad altri paesi della UE, così come il tasso di violenza nel nostro paese risulta inferiore a quello di nazioni come Francia o Germania. Dire questo non significa negare l’esistenza di una serie di criticità - microcriminalità, insicurezza urbana, carenze di organico in alcune aree, inadeguata distribuzione delle forze — ma invita a distinguere tra insicurezza percepita e insicurezza reale. Se la prima viene spesso alimentata da narrazioni di forte impatto emotivo (sostenute dal sistema mediatico), la seconda richiede adeguate politiche pubbliche, non facili slogan, magari strumentali all’appuntamento elettorale.
In sostanza, un dibattito serio e responsabile richiederebbe prima di ogni altra cosa evitare di trasformare un episodio singolo, in una sorta di arena emotiva. Spetterebbe al sistema mediatico e politico dimostrare prudenza e lungimiranza, invece che inseguire l’ascolto o il consenso del momento. E le dinamiche legate all’altro episodio mediatico del momento (il caso Fakir) stanno lì a dimostrarlo.


